Improcedibile il ricorso sul sostegno, spese secondo soccombenza virtuale (TAR Campania n. 2387 del 15.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio avente ad oggetto l’assegnazione delle ore di sostegno scolastico in favore di alunno con disabilità, la sopravvenuta dichiarazione del ricorrente di non avere più interesse alla decisione determina l’improcedibilità del ricorso per difetto sopravvenuto di interesse. La regolazione delle spese non segue però l’esito formale, ma il principio di soccombenza virtuale: ove l’Amministrazione scolastica fosse consapevole del fabbisogno concreto dell’alunno e non abbia prodotto gli atti del procedimento, essa va condannata al pagamento delle spese di lite. Il soddisfacimento tardivo della pretesa, intervenuto solo dopo la chiusura del primo quadrimestre, non elide il profilo di soccombenza sostanziale della parte pubblica.
Il Fatto
Il genitore di un minore con disturbo dello spettro autistico, qualificato in situazione di gravità ai sensi dell’art. 3, comma 3, legge n. 104/1992, ha impugnato la determinazione con cui il dirigente scolastico ha assegnato per l’anno 2025/2026 un numero di ore di sostegno pari a 18 settimanali, insufficienti rispetto al fabbisogno indicato nel PEI. A sostegno della doglianza il ricorrente ha depositato il verbale del GLO del 3 giugno 2025, che riferiva la necessità di copertura totale dell’orario scolastico, pari a 30 ore settimanali.
Nel corso del giudizio il ricorrente ha depositato memoria dichiarando di non avere più interesse alla decisione, allegando il PEI 2025/2026, redatto in data 31 ottobre 2025, con cui l’Amministrazione ha attestato la necessità dell’insegnante specializzato per tutto l’orario, indicando la misura del sostegno in 30 ore.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva anzitutto che il procedimento amministrativo non si esaurisce con l’organico di diritto. L’assegnazione delle ore di sostegno prevede anche ulteriori ore in deroga, in fase di organico di fatto, corrispondente all’adeguamento dell’organico alle situazioni concretamente rappresentate dagli istituti scolastici.
A tutela del diritto allo studio degli studenti disabili non può sussistere alcun limite astratto di monte ore, principio ripetutamente affermato dalla giurisprudenza, anche costituzionale, richiamata nel provvedimento (Corte cost. n. 80/2010 e Cons. Stato, sez. VI, n. 4341/2017). Ne deriva che, al momento dell’introduzione del ricorso, il procedimento non poteva ritenersi concluso, spettando al dirigente scolastico formulare richiesta di adeguamento all’Ufficio Scolastico Regionale.
Sulla base di tale premessa il Tribunale considera che la misura del sostegno per l’intero orario scolastico sia stata determinata solo a febbraio 2026, dopo la chiusura del primo quadrimestre. Il ricorso va pertanto dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, in accoglimento della dichiarazione contenuta nella memoria del 30 marzo 2026.
Quanto alle spese, il Collegio le regola secondo il principio di soccombenza virtuale. Rilevano il comportamento processuale dell’Amministrazione, che si è costituita con memoria di mero stile senza produrre gli atti del procedimento, e la circostanza che fin dall’avvio dell’anno scolastico essa era consapevole del fabbisogno concreto del minore. Il Ministero è quindi condannato al pagamento delle spese in favore del procuratore distrattario, liquidate in complessivi euro 1.500 oltre accessori di legge.
Nota della Redazione
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