Conto giudiziale, custodia e vigilanza dei beni comunali (Corte dei Conti Sez. giur. Piemonte n. 153 del 21.11.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’obbligo di resa del conto giudiziale, anche nell’ambito degli Enti locali ai cui dipendenti si applica il d.P.R. n. 254 del 2002, presuppone l’identificazione soggettiva ed oggettiva di un effettivo debito di custodia. Tale debito è ravvisabile soltanto in capo al consegnatario che gestisca un vero e proprio deposito o magazzino, con gestione tipicamente di “cassa” o di “magazzino” e con esistenze iniziali e rimanenze finali. Il consegnatario per debito di vigilanza, qualificabile agente amministrativo, è invece gravato della sola sorveglianza sul corretto utilizzo dei beni dati in uso ai fruitori e non è obbligato alla resa del conto. Ne discende l’improcedibilità del giudizio di conto quando nel conto non siano individuabili beni per i quali sia previsto un debito di custodia.

Il Fatto

Il giudizio di conto, iscritto al registro di Segreteria, riguarda un consegnatario di beni mobili di pertinenza di un Comune, con riferimento all’esercizio finanziario 2020. Il conto giudiziale è stato presentato dal dipendente con riguardo al presunto debito di custodia sui beni medesimi.

Il Magistrato istruttore, nella propria relazione, dubita della qualificazione di consegnatario per debito di custodia in capo al dipendente, ravvisando al contrario un debito di vigilanza. La Procura regionale ha depositato le conclusioni, chiedendo la declaratoria di improcedibilità e la restituzione degli atti all’Amministrazione; la richiesta è stata confermata oralmente all’udienza.

La Motivazione della Corte

La Sezione muove dalla constatazione che la gestione oggetto del conto non riguarda beni o “materie” per le quali il consegnatario abbia un debito di custodia. Si tratta piuttosto di un conto meramente riepilogativo e ricognitivo, riferito a beni eterogenei, anche a carattere durevole, in uso presso le diverse articolazioni dell’Ente locale e riconducibili allo stato patrimoniale del Comune.

Tali beni sono assoggettati a mero debito di vigilanza e appaiono perciò esclusi dall’obbligo di resa del conto giudiziale, in linea con i canoni consolidati nella pluriennale giurisprudenza contabile richiamata dalla stessa Sezione.

Il Collegio individua l’elemento discriminante tra consegnatari per debito di custodia, qualificabili agenti contabili e obbligati alla resa, e consegnatari per debito di vigilanza, qualificabili agenti amministrativi, nella gestione tipicamente di “cassa” o di “magazzino”, con esistenze iniziali e rimanenze finali. Solo i movimenti in carico e scarico di ciascun esercizio determinano un incremento o decremento degli oggetti ricevuti in consegna, con conseguente obbligo restitutorio dei beni in deposito.

L’obbligo di resa non può dunque prescindere dall’identificazione di un effettivo debito di custodia, che investe soltanto il consegnatario incaricato di gestire un vero e proprio deposito o magazzino, ubicato in locali preventivamente identificati dall’Ente e alimentato da acquisizione in stock di beni destinati a ricostituire le scorte operative. Il consegnatario per debito di vigilanza, non soggetto all’obbligo, è il singolo dipendente in servizio presso ciascuna articolazione funzionale, gravato della sola sorveglianza sul corretto utilizzo dei beni dati in uso.

Nel caso concreto, la natura eterogenea dei beni e l’assenza di una tipica gestione di “cassa” o di “magazzino” — emergendo piuttosto una mera elencazione ricognitiva dello stato patrimoniale — escludono l’obbligo di resa. Il giudizio è pertanto dichiarato improcedibile, con restituzione del conto all’Amministrazione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *