Pensione privilegiata: decorrenza dal riconoscimento e superamento della prescrizione (Corte dei Conti Sez. giur. Toscana n. 103 del 11.11.2024)
Principi di diritto (Massima)
In materia di pensione privilegiata, la prescrizione quinquennale non decorre dal momento in cui il dipendente cessa dal servizio, ma dal giorno in cui il provvedimento di riconoscimento è portato a conoscenza dell’interessato, con interruzione determinata dall’istanza in via amministrativa, ai sensi dell’art. 2 del R.D.L. n. 295/1939. Gli effetti dell’opzione esercitata in pendenza del procedimento amministrativo di riconoscimento retroagiscono alla data iniziale del procedimento medesimo, non potendo il ritardo imputabile all’Amministrazione pregiudicare il diritto del dipendente. La mancata ascrivibilità tabellare di una patologia, pur riconosciuta dipendente da causa di servizio, ne esclude il cumulo ai fini dell’attribuzione di una categoria superiore.
Il Fatto
Il ricorrente, ex dipendente cessato dal servizio, chiedeva al giudice unico delle pensioni di accertare l’ascrivibilità tabellare della lombalgia e lombosciatalgia, già riconosciute dipendenti da causa di servizio, e il conseguente cumulo con una patologia già ascritta all’ottava categoria ai fini della liquidazione di una pensione privilegiata di sesta categoria. Il Ministero della Difesa, con decreto dell’11 aprile 2023, aveva riconosciuto la pensione privilegiata di ottava categoria per l’infermità già accertata, ma con decorrenza dal 1 dicembre 2020.
L’INPS si costituiva chiedendo il rigetto del ricorso e l’accoglimento dell’eccezione di prescrizione quinquennale sulle somme arretrate; il Ministero della Difesa resisteva contestando la fondatezza delle domande. La questione centrale concerneva la decorrenza del trattamento e il dies a quo della prescrizione.
La Motivazione della Corte
Il giudice ha anzitutto esaminato la domanda di ricumulazione tabellare. Il verbale della CMO di Firenze del 14 settembre 2021 e gli accertamenti strumentali — elettromiografia dell’8 giugno 2021 e risonanza magnetica del 3 giugno 2021 — documentano uno stato della colonna vertebrale compatibile con l’età del soggetto e un esame elettromiografico nella norma, con iniziale sofferenza neurogena. La Corte ha ritenuto il quadro del tutto compatibile con la fisiologica degenerazione dell’apparato scheletrico, escludendo la non ascrivibilità tabellare delle infermità contestate.
Il rilievo è decisivo: il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio non comporta automaticamente l’ascrivibilità a una categoria tabellare. Il giudice ha inoltre osservato che gli accertamenti descrivevano la condizione a nove anni di distanza dalla primitiva manifestazione, configurando un’integrale remissione della sintomatologia lombosciatalgica acuta denunciata.
Venendo alla decorrenza, la Corte ha dato peso all’istanza del 24 ottobre 2012, presentata a mano al Centro Documentale e acquisita al protocollo, con cui l’interessato aveva chiesto gli accertamenti sanitari e la pensione privilegiata ordinaria. Il Ministero, all’esito del contenzioso civile e amministrativo e di reiterati solleciti, aveva riconosciuto il trattamento solo nel 2023, con decorrenza dal dicembre 2020.
La Corte ha richiamato l’art. 2 del R.D.L. n. 295/1939, che fissa la decorrenza della prescrizione dal giorno in cui il provvedimento è portato a conoscenza dell’interessato, prevedendo l’interruzione per effetto dell’istanza amministrativa. Da ciò il rigetto dell’eccezione di prescrizione dell’INPS, poiché il termine non poteva decorrere prima dell’adozione del provvedimento finale dell’11 aprile 2023.
Nella stessa prospettiva, il giudice ha escluso che potessero ricadere sul ricorrente le conseguenze della mancata informativa sull’opzione per il trattamento privilegiato, essendo l’interessato nell’impossibilità di esercitarla prima del riconoscimento dei relativi requisiti. Gli effetti dell’opzione retroagiscono pertanto all’avvio del procedimento. Ne è seguita la condanna del Ministero della Difesa — ordinatore primario della spesa e soggetto cui è imputabile l’errore nella determinazione della decorrenza — al pagamento degli arretrati dal 1 novembre 2012 al 30 novembre 2020, con interessi legali e rivalutazione monetaria, quest’ultima nei limiti dell’importo eccedente gli interessi. Le spese sono state compensate per la reciproca soccombenza parziale.
Nota della Redazione
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