Dipendenza da causa di servizio accertata su parere del Collegio medico-legale (Corte dei Conti Sez. giur. Marche n. 254 del 10.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di pensioni privilegiate, il giudice contabile può accertare la dipendenza da causa di servizio dell’infermità denunciata sulla base del parere del Collegio medico-legale presso la Corte dei Conti, che si rivela determinante ai fini della decisione. Il parere negativo del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio, recepito dall’amministrazione di appartenenza, non vincola il giudice e può essere superato dall’accertamento tecnico disposto in giudizio. L’infermità riconosciuta viene ascritta alla categoria tabellare corrispondente, con decorrenza dalla domanda amministrativa, restando riservata all’amministrazione previdenziale la definizione delle modalità operative. È ammissibile il ricorso con cui l’interessato, a fronte del diniego di dipendenza da causa di servizio, domandi in sede giudiziale l’accertamento di tale dipendenza in funzione del futuro trattamento di privilegio.
Il Fatto
Il ricorrente, già in servizio nel Corpo Forestale dello Stato e poi transitato nel ruolo forestale dell’Arma dei Carabinieri fino al congedo per raggiunti limiti di età, ha prestato servizio per oltre trent’anni in attività di controllo del territorio, antibracconaggio, vigilanza sui tagli boschivi e lotta agli incendi boschivi, in zone montane e impervie, con mezzi pesanti e rigidi ed esposizione a sollecitazioni meccaniche continue.
Nel corso del servizio ha sviluppato tre patologie: una radicolopatia L5 destra da ernia discale L4-L5, iniziali segni di rizoartrosi destra e tendinopatia calcifica della spalla destra. Mentre la Commissione Medica dell’Arma ha riconosciuto la radicolopatia ai fini indennitari, i pareri del Comitato di Verifica delle Cause di Servizio hanno escluso la dipendenza da causa di servizio di tutte le patologie. Il ricorrente ha impugnato i decreti del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri che avevano recepito tali pareri negativi, chiedendo l’accertamento della dipendenza da causa di servizio quale presupposto della pensione privilegiata ordinaria.
La Motivazione della Corte
In via preliminare il giudice ha dichiarato l’ammissibilità del ricorso, richiamando le Sezioni Riunite n. 12/2023 della Corte dei Conti: è ammissibile, ai sensi dell’art. 153, comma 1, lett. b, cod. giust. cont., il ricorso pensionistico con cui l’interessato, di fronte al diniego di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, domandi in sede giudiziale l’accertamento di tale dipendenza in funzione del futuro trattamento di privilegio, senza aver proposto domanda amministrativa di pensione privilegiata.
Nel caso di specie risultavano presenti tanto la domanda di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio quanto l’istanza amministrativa finalizzata alla pensione privilegiata, presentata in data 23 giugno 2023 all’amministrazione di appartenenza e alla sede provinciale dell’INPS. La sentenza parziale n. 65/2024 aveva già risolto le questioni pregiudiziali e, con l’ordinanza n. 12 del 25 giugno 2024, era stato richiesto il parere alla Sezione speciale del Collegio medico-legale presso la Corte dei Conti.
Sul merito, la Corte ha valorizzato la relazione del Collegio medico-legale, che ha riqualificato la radicolopatia come artrosi interapofisaria lombare con discopatie protusivo-erniarie nel tratto L3-S1, causa di sofferenza radicolare cronica, ascrivibile all’ottava categoria della Tabella A. Tale condizione, causata non solo dal fisiologico invecchiamento ma anche dall’usura dei dischi vertebrali, è stata ricondotta, almeno in maniera concausale efficiente e determinante, al servizio prestato in ambito forestale.
Per la tendinopatia calcifica della spalla destra il Collegio ha ravvisato solo un marginale collegamento al servizio, con limitazione funzionale ricomprensibile nella Tabella B, concedibile per due anni senza beneficio vitalizio. Per i segni di rizoartrosi destra, pur riconducibili all’attività, è stata esclusa ogni ascrivibilità tabellare. Il giudice ha ritenuto determinante l’apporto conoscitivo della relazione peritale e ha accertato la dipendenza da causa di servizio della sola artrosi interapofisaria lombare, ascritta all’ottava categoria della Tabella A, con decorrenza dalla domanda amministrativa. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate a carico dell’INPS.
Nota della Redazione
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