Contribuzione figurativa ex art. 80 l. 388/2000 e interesse del lavoratore in (Corte dei Conti Sez. giur. Calabria n. 240 del 14.11.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il beneficio della contribuzione figurativa di cui all’art. 80, comma 3, legge n. 388/2000 spetta al lavoratore dipendente ancora in servizio, destinatario della norma, e non al solo pensionato; l’interesse ad agire è radicato in capo al soggetto in attività, poiché il beneficio è volto a consentire l’esodo anticipato dall’attività lavorativa. Ai fini del riconoscimento non è necessaria alcuna prova ulteriore della natura usurante dell’attività concretamente svolta: è sufficiente il formale accertamento dell’invalidità superiore al 74 per cento. La contribuzione figurativa spetta, fino al massimo di cinque anni, per il solo periodo in cui sussiste il riconoscimento formale del requisito sanitario, con esclusione dei periodi nei quali il lavoratore ha goduto di piena salute.
Il Fatto
Il ricorrente aveva inoltrato alla competente Commissione Sanitaria INPS, in data 24.11.2022, domanda diretta al riconoscimento dello stato di invalido civile. La Commissione Medica, con diagnosi del 26.01.2023, aveva accertato una riduzione permanente della capacità lavorativa nella misura del 67 per cento.
Contestata tale percentuale, il ricorrente ha agito davanti alla Corte dei conti per ottenere l’accertamento di un’invalidità superiore al 74 per cento, necessaria ai fini del beneficio di cui all’art. 80, comma 3, legge n. 388/2000. L’INPS, costituendosi, ha eccepito l’inammissibilità della domanda per carenza di interesse ad agire, essendo il ricorrente ancora in servizio e non titolare di alcun trattamento pensionistico, e ha contestato nel merito la sussistenza del requisito, invocando la necessità di provare l’usura dell’attività lavorativa.
La Motivazione della Corte
Il giudice respinge anzitutto l’eccezione sulla carenza di interesse ad agire. Dal tenore testuale dell’art. 80, comma 3, legge n. 388/2000 si evince che i destinatari del beneficio sono i lavoratori e non i pensionati: la norma è invocabile da chi lavora e si matura in concomitanza di una prestazione effettivamente resa. La stessa ratio della disposizione, volta a favorire l’esodo anticipato dall’attività, conferma che l’interesse è pienamente radicato in capo al soggetto ancora in servizio.
Quanto al merito, l’Istituto aveva richiamato la pronuncia della Cass. civ., Sez. lavoro, n. 9960 del 12.05.2005, sostenendo che il beneficio sarebbe limitato al solo periodo nel quale l’attività sia stata svolta in presenza dello stato invalidante e che occorrerebbe provare la maggiore usura dell’attività concretamente espletata. Il giudice non condivide questa lettura.
La sentenza invocata, riletta integralmente, afferma due cose diverse: che non basta essere invalidi oltre il 74 per cento, ma occorre il riconoscimento formale, atto costitutivo e certificativo delle condizioni di accesso ai benefici; e che il beneficio spetta solo per gli anni di servizio svolti in concomitanza con il possesso del requisito sanitario. Si tratta, precisa il giudice, di un concetto evidente e non di una prova ulteriore sulle condizioni di usura dell’attività.
Questa lettura è confermata dal rinvio alle disposizioni richiamate dalla stessa pronuncia: l’art. 9, comma 2, legge n. 113/1985 e l’art. 2, legge n. 120/1991. Nessuna di esse richiede prova ulteriore di una maggiore usura; al contrario, esse fissano una presunzione juris et de jure, dalla quale discende quale corollario la concessione della contribuzione figurativa. L’eccezione dell’INPS è dunque respinta.
Nel merito, la sussistenza del requisito sanitario è stata riconosciuta dal parere del Collegio Medico Legale presso la Corte dei conti, che ha applicato la formula di Balthazard e determinato un’invalidità complessiva del 79 per cento, già presente alla data della domanda amministrativa. Il ricorso è accolto e lo status è riconosciuto fin dal 24.11.2022. Le spese di lite sono integralmente compensate per la novità della questione e le oscillazioni giurisprudenziali.
Nota della Redazione
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