Controlli interni enti locali: campionamento casuale e contabilità analitica (Corte dei Conti Sez. contr. Friuli-Venezia Giulia n. 23 del 13.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
Le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, nel verificare ai sensi dell’art. 148, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000 il funzionamento del sistema dei controlli interni degli enti locali, ne accertano l’effettività quale struttura unitaria e ne segnalano le criticità in vista del progressivo rafforzamento. Il controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile non può fondarsi su una estrazione casuale semplice, dovendo l’ente adottare tecniche di campionamento motivate e statisticamente valide, coerenti con l’art. 147-bis del TUEL. Il controllo di gestione presuppone l’adozione di un sistema di contabilità analitica per centri di costo, non essendo sufficiente la relazione sulla prestazione. Il controllo strategico va integrato con quello di gestione e con i dati della contabilità analitica, mediante indicatori misurabili. Nell’ambito del controllo sugli organismi partecipati l’ente deve dotarsi di budgeting, reportistica periodica e indicatori di efficacia, efficienza e qualità, a presidio del controllo analogo sulle società in house.

Il Fatto

La Sezione regionale di controllo per il Friuli-Venezia Giulia ha esaminato congiuntamente i referti trasmessi da un Comune con popolazione superiore a 15.000 abitanti sul funzionamento del sistema dei controlli interni per gli anni 2022 e 2023, in adempimento dell’art. 148 del TUEL. L’istruttoria è stata condotta secondo il metodo del dialogo istruttorio, con richieste di chiarimenti, incontri e contraddittorio con l’Amministrazione.

Il Comune ha rappresentato di essersi già attivato, nell’ambito della stesura del PIAO 2025-2027, per individuare obiettivi di miglioramento dell’azione amministrativa. La questione sottoposta alla Sezione attiene dunque alla verifica dell’effettività e dell’adeguatezza del sistema dei controlli interni e alle criticità settoriali emerse.

La Motivazione della Corte

La Sezione muove dall’art. 33 del d.P.R. n. 902/1975, che le attribuisce il potere di esaminare i risultati dei controlli interni degli enti locali, e ricorda che la materia, in assenza di legislazione regionale, è disciplinata dal TUEL. Richiama quindi le linee guida della Sezione delle Autonomie (deliberazione n. 2/SEZAUT/2024/INPR), che hanno previsto la trasmissione delle relazioni entro termini poi prorogati.

Sul piano generale, i referti di entrambe le annualità espongono un’indice F.T.E. giuridico anomalo per l’assegnazione di personale ai controlli. Il Comune ha spiegato l’errore di conteggio, avendo rapportato le ore effettive ai giorni lavorativi. La Sezione prende atto della rettifica.

Quanto al controllo di regolarità amministrativa e contabile, la tecnica di estrazione casuale semplice, pur coerente con il regolamento dell’Ente, contrasta con l’art. 147-bis del TUEL, che impone tecniche di campionamento motivate. La Sezione richiama l’orientamento contabile (Sez. reg. di controllo per la Lombardia, deliberazione n. 56/2019/VSGC) secondo cui la percentuale fissa di atti non è criterio esaustivo, dovendo valorizzarsi fattori quantitativi e qualitativi di rischio. Rileva inoltre che il Comune non ha operato il controllo con cadenza semestrale, ma annuale, e che sussiste un disallineamento numerico tra questionari e relazioni, spiegato dall’Ente con la diversa ampiezza del controllo preventivo e successivo. L’effettività del controllo è comunque confermata dai rilievi e dai suggerimenti formulati dal Segretario.

Sul controllo di gestione, l’Ente non ha trasmesso l’esito per il 2022 e ha indicato l’assenza di un sistema di contabilità analitica per centri di costo. Il referto 2023, pur descrittivo dell’azione e dell’analisi finanziaria, non esamina i costi dei fattori della produzione né valuta economicamente i ricavi. La Sezione ribadisce, con la deliberazione n. 23/SEZAUT/2019/FRG, che la contabilità analitica è presupposto del controllo di gestione e che la relazione sulla prestazione non può sostituirsi ad esso.

Il controllo strategico non è integrato con quello di gestione, non utilizza i dati della contabilità analitica né indicatori di qualità, con pregiudizio della capacità di riprogrammazione. I DUP approvati per il 2022-2024 e il 2023-2025 risultano descrittivi e privi di indicatori di monitoraggio. Il controllo sugli equilibri finanziari non ha evidenziato criticità. Il controllo sugli organismi partecipati mostra l’assenza di budget, report periodici, monitoraggio dei contratti di servizio e indicatori di qualità; la Sezione richiama la Sez. reg. contr. Lombardia, n. 15/2015/PRSE sul controllo analogo e l’art. 30 del d.lgs. n. 201/2022 sulla verifica periodica dei servizi pubblici. Infine, il controllo sulla qualità dei servizi non è stato attuato e la Carta dei Servizi è limitata all’asilo nido, con richiamo all’art. 32 del d.lgs. n. 33/2013 e alla Sez. contr. reg. Marche, n. 35/2024/VSGC. La Sezione conclude indicando gli obiettivi di progressivo rafforzamento del sistema.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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