Spese legali al difensore per soccombenza virtuale nel giudizio di ottemperanza (Corte dei Conti Sez. giur. Puglia n. 70 del 23.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, la sopravvenuta esecuzione del comando giudiziale da parte dell’amministrazione determina la cessata materia del contendere, ma non preclude la condanna alle spese. Il principio della soccombenza virtuale impone di porre a carico dell’amministrazione tenuta all’esecuzione la rifusione delle spese legali in favore del difensore del ricorrente, ove risulti accertato il ritardo nel dare integrale esecuzione al legittimo petitum. La valutazione della condotta processuale delle parti e del concreto soddisfacimento della pretesa rileva ai fini della liquidazione, anche a prescindere dalla definizione nel merito del rapporto.
Il Fatto
Il ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza della sentenza n. 72 del 18 marzo 2025 di questa Sezione giurisdizionale, passata in giudicato, lamentando la mancata esecuzione del comando giudiziale in essa contenuto. L’INPS, costituitosi in giudizio, ha documentato l’avvenuta liquidazione delle somme spettanti al ricorrente per effetto della sentenza suddetta e ha chiesto dichiararsi la cessata materia del contendere.
All’udienza del 17 marzo 2026 la difesa del ricorrente, concordando con quanto esposto dall’istituto previdenziale, ha chiesto la condanna alle spese in applicazione del principio della soccombenza virtuale, mentre la difesa previdenziale ha insistito per la compensazione delle spese.
La Motivazione della Corte
Il giudice monocratico ha innanzitutto verificato la sussistenza dei presupposti per la declaratoria di cessata materia del contendere. Il provvedimento di liquidazione depositato dall’INPS è stato ritenuto satisfattivo delle pretese vantate dal ricorrente, così da far venir meno l’interesse alla decisione sul merito dell’ottemperanza.
La definizione del giudizio in questi termini non ha però escluso l’esame della questione relativa alle spese legali. Il giudice ha richiamato il principio della soccombenza virtuale, che consente di valutare la condotta delle parti e di porre le spese a carico di chi, in ipotesi di accertamento pieno, sarebbe risultato soccombente.
Nel caso concreto, è stato accertato il ritardo dell’INPS nel dare esecuzione totale al legittimo petitum del ricorrente. Su tale presupposto il giudice ha ritenuto che l’amministrazione previdenziale dovesse essere condannata alla rifusione delle spese legali in favore del difensore del ricorrente, dichiaratosi antistatario.
La liquidazione è stata determinata in € 500,00, oltre IVA, CPA e spese generali nella misura del 15%. La decisione è stata assunta in camera di consiglio e depositata in segreteria, con contestuale disposizione, ai sensi dell’art. 52 del d.lgs. n. 196/2003, dell’annotazione a tutela dei dati identificativi del ricorrente e degli eventuali danti e aventi causa.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.