Accertamento di regolarità del rendiconto elettorale: le disponibilità proprie del partito e la dichiarazione negativa di spese del livello nazionale sono conformi alla legge (Corte dei Conti Sez. contr. Liguria n. 9 del 27.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
La Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, nell’esercizio della verifica sulla conformità alla legge delle spese elettorali nei Comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti, accerta la regolarità del rendiconto presentato da una lista. L’impiego di risorse qualificate come “disponibilità proprie” dell’articolazione territoriale del partito è legittimo, purché le somme siano state destinate al sostenimento della campagna elettorale e non vi sia stata alcuna raccolta fondi finalizzata. La dichiarazione negativa di spese resa dal partito nazionale non contrasta con il rendiconto della lista locale, quando i versamenti dall’ente centrale all’articolazione territoriale hanno natura di contributo straordinario di funzionamento, rimesso alla prudente valutazione dell’autonomia economico-finanziaria della struttura periferica.
Il Fatto
In occasione della consultazione elettorale del 25 e 26 maggio 2025 nel Comune di Genova, la lista “Fratelli d’Italia” ha presentato il rendiconto delle spese sostenute per la campagna elettorale, dichiarando fonti di finanziamento pari a una somma derivante da “disponibilità proprie del partito”. Parallelamente, il legale rappresentante del partito nazionale ha reso una dichiarazione negativa, attestando che l’ente non aveva sostenuto alcuna spesa per la propaganda e non aveva effettuato operazioni di raccolta fondi.
L’istruttoria ha accertato che il sostegno alla lista era stato fornito unicamente dalla struttura territoriale regionale del partito, dotata di personalità giuridica e di una propria anagrafica fiscale. Il livello nazionale aveva erogato alla struttura regionale un generico contributo straordinario di funzionamento, il cui utilizzo era rimesso all’autonomia economico-finanziaria della stessa.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha verificato che tutte le spese dichiarate rientrano nelle tipologie indicate dall’art. 11 della legge n. 515/1993 e non superano il limite previsto dall’art. 13, comma 5, della legge n. 96/2012, come modificato dal decreto-legge n. 149/2013. Le somme, per un totale dichiarato, sono state destinate alla produzione e distribuzione di materiali propagandistici e all’organizzazione di manifestazioni pubbliche, finalità tutte espressamente contemplate dalla normativa di settore.
In relazione alle fonti di finanziamento, il Collegio ha ritenuto corretto l’inserimento tra le “disponibilità proprie” delle risorse dell’articolazione territoriale, in quanto la struttura è dotata di autonomia patrimoniale e fiscale. La somma versata dal partito nazionale, pur provenendo da un ente che ha reso dichiarazione negativa di spese, era stata assegnata come contributo di funzionamento e non come finanziamento diretto alla campagna elettorale.
La dichiarazione resa dal livello nazionale, pertanto, non è risultata in contrasto con il rendiconto della lista locale, atteso che il sostenimento delle spese è stato effettuato esclusivamente dalla struttura territoriale mediante l’utilizzo delle proprie disponibilità. Il Collegio ha infine accertato che non risultano effettuate operazioni di raccolta fondi finalizzate al finanziamento della lista, circostanza che conferma la conformità dell’operato alla disciplina vigente. All’esito, il Collegio ha accertato la regolarità del rendiconto e ha disposto la trasmissione della deliberazione al Presidente del Consiglio Comunale di Genova.
Nota della Redazione
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