Appello pensionistico per soli motivi di diritto: la valutazione del nesso causale è questione di fatto insindacabile (Corte dei Conti Sez. III App. n. 109 del 08.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nei giudizi in materia di pensioni, l’appello è consentito per soli motivi di diritto, ai sensi dell’art. 170 c.g.c., sicché il giudice del gravame non può sindacare il risultato della valutazione delle prove compiuta dal primo giudice. Il vizio di motivazione su questioni di fatto e medico-legali integra una violazione di legge solo quando si traduce nella radicale mancanza della motivazione, ovvero in una motivazione apparente, perplessa o obiettivamente incomprensibile. La valutazione circa la sussistenza dell’infortunio in servizio e la sua attitudine causale rispetto alla patologia dedotta costituisce una questione di fatto, insindacabile in appello quando la sentenza impugnata sia suffragata da una motivazione sufficiente e non irrazionale. Il sindacato del giudice d’appello resta pertanto limitato alla regolarità del processo valutativo e alla coerenza logica della motivazione.
Il Fatto
Un ex Brigadiere dell’Arma dei Carabinieri, cessato dal servizio nel 2016 per invalidità assoluta e permanente, chiedeva il riconoscimento della pensione privilegiata per un’infermità oncologica che lo aveva colpito a partire dal 1992. L’interessato attribuiva la patologia a una caduta accidentale occorsa in servizio, che gli avrebbe causato un trauma nella zona pelvica. Nel 1995 la Commissione Medica Ospedaliera aveva riconosciuto la dipendenza da causa di servizio della patologia, ma il Comitato di verifica per le cause di servizio si era successivamente pronunciato in senso negativo, determinando il rigetto della domanda da parte dell’INPS con determina del febbraio 2019. Il ricorso avverso tale diniego veniva rigettato dal giudice di primo grado, che escludeva sia la prova dell’infortunio sia il nesso causale con la patologia. L’interessato proponeva quindi appello, deducendo violazione di legge e carenza motivazionale.
La Motivazione della Corte
La Sezione Terza Centrale d’Appello ha preliminarmente ricostruito i limiti del giudizio di gravame in materia pensionistica, richiamando la norma dell’art. 170 c.g.c. e il precedente delle Sezioni riunite n. 10/QM/2000, secondo cui il vizio di motivazione su questioni di fatto è deducibile solo in caso di radicale assenza della stessa o di motivazione apparente, non già quando la decisione risulti fondata su una valutazione degli elementi probatori che il primo giudice abbia compiutamente esposto.
Nel caso di specie, la sentenza gravata poggiava su due autonome rationes decidendi: la mancanza di sufficiente prova dell’infortunio asseritamente occorso nel 1992 e l’insussistenza del nesso eziologico tra l’evento e la patologia oncologica. Quanto alla prima, il giudice di prime cure aveva valorizzato la circostanza che l’episodio traumatico risultasse documentato solo in un rapporto informativo redatto dal superiore a distanza di tre anni, nonché le dichiarazioni rese dallo stesso ricorrente in sede di anamnesi, che non facevano alcun riferimento a un trauma subito in servizio.
La Corte ha ritenuto che tale valutazione attenga a una questione di fatto, insindacabile in sede di appello ai sensi dell’art. 170 c.g.c. La ritenuta insufficienza di prova in ordine all’effettiva esistenza dell’infortunio risultava, di per sé, idonea a giustificare il rigetto del ricorso, rendendo superflua la consulenza tecnica d’ufficio, che nulla avrebbe potuto aggiungere in ordine alla ricostruzione dell’evento. Quanto alla seconda ratio, la valutazione del giudice territoriale sulla mancanza di nesso causale è stata giudicata non irrazionale e comunque anch’essa afferente al merito fattuale della controversia.
Conseguentemente, la Corte ha dichiarato l’appello inammissibile, trattandosi di gravame essenzialmente volto a sollecitare una nuova valutazione delle risultanze probatorie, senza che fosse dedotta alcuna delle ipotesi tassative di sindacabilità previste dalla norma. L’inammissibilità ha assorbito ogni ulteriore questione relativa al requisito dell’inabilità al lavoro alla data del pensionamento.
Nota della Redazione
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