Controlli interni comunali: adeguatezza solo parziale e invito a superare le criticità (Corte dei Conti Sez. contr. Sicilia n. 324 del 12.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il sistema integrato dei controlli interni degli enti locali, disciplinato dagli artt. 147 e ss. del d.lgs. n. 267/2000, risponde a una funzione di verifica della legittimità e regolarità della gestione nonché dell’efficacia e adeguatezza del sistema dei controlli. La Corte dei conti, nell’esercizio del controllo previsto dall’art. 148 TUEL, non si limita a un giudizio complessivo, ma accerta analiticamente l’adeguatezza o la non adeguatezza di ciascuna tipologia di controllo e invita l’ente a rimuovere le criticità. Il controllo di gestione, il controllo strategico, il controllo sulla qualità dei servizi, il monitoraggio della prestazione in lavoro agile e il sistema di controllo funzionale all’attuazione del PNRR costituiscono segmenti autonomi: la mancanza di integrazione tra controllo strategico e controllo di gestione, l’assenza di azioni correttive dopo i report e la mancata riconduzione degli esiti dei controlli precedenti nella selezione dei campioni rendono il sistema solo parzialmente adeguato.
Il Fatto
Il Comune di Termini Imerese (PA), ente con popolazione superiore a 15.000 abitanti, ha trasmesso alla Sezione di controllo per la Regione siciliana i referti annuali sul funzionamento dei controlli interni relativi agli esercizi 2020, 2021, 2022 e 2023, secondo le linee guida approvate dalla Sezione delle autonomie. L’istruttoria, avviata nell’ambito della programmazione dell’attività di controllo per il 2024, era diretta a verificare la legittimità e regolarità della gestione e l’efficacia ed adeguatezza del sistema dei controlli interni.
Dall’esame della documentazione sono emersi profili di criticità su più segmenti: sistema dei controlli interni nel suo complesso, controllo di regolarità amministrativa e contabile, controllo di gestione, controllo strategico, controllo sugli equilibri finanziari, controllo sugli organismi partecipati, controllo sulla qualità dei servizi, oltre alle appendici dedicate all’emergenza sanitaria, al lavoro agile e al PNRR.
La Motivazione della Corte
La Sezione ricostruisce il quadro normativo di riferimento muovendo dagli artt. 81, 97, 100 e 119 della Costituzione e dall’art. 148-bis TUEL, che rafforza il controllo della Corte dei conti sulla gestione finanziaria degli enti locali. Il controllo in esame non riguarda il merito delle scelte amministrative, ma la struttura e l’effettivo funzionamento del sistema dei controlli interni, valutato attraverso i referti trasmessi dal Sindaco.
Quanto al controllo di regolarità amministrativa e contabile, la Sezione rileva che l’ente ha utilizzato l’estrazione causale semplice per l’intero quadriennio e non ha fatto concorrere gli esiti del controllo di gestione e del controllo preventivo di regolarità contabile dell’anno precedente all’individuazione dei settori da sottoporre a verifica successiva. L’art. 147-bis TUEL configura una forma di autotutela e di auditing interno: la mancanza di controlli mirati su uffici in cui sono emerse criticità rende insufficiente il funzionamento del controllo.
Il controllo di gestione non appare adeguato: l’ente non si è dotato di un sistema di contabilità economica per centri di costo, i report periodici non sono stati tempestivi né idonei a orientare le decisioni, gli indicatori di processo e di output sono stati esclusi e il controllo non ha influito sulla riprogrammazione degli obiettivi. Il controllo strategico, pure non adeguato, non è stato integrato con il controllo di gestione e non ha impiegato le informazioni della contabilità analitica; nel quadriennio non è stata adottata alcuna deliberazione di verifica dello stato di attuazione dei programmi.
Analoga valutazione di non adeguatezza riguarda il controllo sulla qualità dei servizi, per l’assenza di confronti sistematici con altre amministrazioni e di forme di coinvolgimento degli stakeholders, e il monitoraggio del lavoro agile, per il mancato adeguamento del sistema di misurazione della performance alla nuova organizzazione. Quanto al PNRR, la Sezione rileva l’assenza di direttive dell’organo politico, di procedure di controllo sui rischi di frode e conflitti di interesse e di report del controllo di gestione sul grado di realizzazione degli interventi.
Il controllo sugli equilibri finanziari è invece ritenuto adeguato, poiché le criticità riguardano essenzialmente il primo biennio, e il controllo sugli organismi partecipati non presenta rilevanti criticità. In esito a tale percorso, la Corte accerta l’adeguatezza solo parziale del sistema dei controlli interni e invita il Comune ad adottare i provvedimenti organizzativi necessari, disponendo la comunicazione delle iniziative intraprese e la pubblicazione della pronuncia.
Nota della Redazione
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