Improcedibile il conto del consegnatario per debito di vigilanza (Corte dei Conti Sez. giur. Abruzzo n. 60 del 09.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il consegnatario di beni mobili gravato da mero debito di vigilanza è qualificabile come agente amministrativo e non come agente contabile. A norma dell’art. 32 del R.D. n. 827/1924, non devono rendere il conto giudiziale coloro che hanno in consegna mobili di ufficio per solo debito di vigilanza, né coloro presso i quali si trovino oggetti di cui debba farsi uso per il servizio dell’ufficio. Il debito di custodia, che solo giustifica la resa del conto giudiziale, presuppone una gestione tipicamente di magazzino, con consistenze iniziali, rimanenze finali e movimenti di carico e scarico. La mera elencazione di beni inventariati in uso agli uffici non integra quella gestione: il giudizio di conto è pertanto improcedibile per difetto dei presupposti normativi.
Il Fatto
Il giudizio riguarda il conto giudiziale reso da un funzionario di un Comune per l’esercizio finanziario 2019, limitatamente alla verifica della sua ammissibilità e procedibilità. Il magistrato relatore, con relazione di irregolarità, aveva ricostruito la normativa sui consegnatari di beni e sollevato al Collegio alcune criticità.
In particolare, il conto non riguardava beni mobili o materie per le quali l’agente avesse debito di custodia: conteneva una elencazione aggregata di beni inventariati, tra cui mobilio, statue, busti e quadri, ma anche materiali da demolizione, automezzi, beni demaniali e fabbricati. La loro iscrizione risultava estranea alla gestione di un magazzino, facendo ritenere sussistente un mero obbligo di vigilanza. Il relatore aveva concluso che l’atto presentato non era qualificabile come conto giudiziale. Il Pubblico Ministero ha chiesto dichiararsi l’improcedibilità del conto.
La Motivazione della Corte
Il Collegio accoglie la prospettazione e ritiene il giudizio di conto improcedibile, perché il conto è stato reso da un consegnatario per debito di vigilanza, qualificabile come agente amministrativo e non come agente contabile. Il punto di partenza è l’art. 32 del R.D. n. 827/1924, che esclude la resa del conto giudiziale per chi ha in consegna mobili di ufficio per solo debito di vigilanza o presso cui si trovino oggetti di cui debba farsi uso per il servizio dell’ufficio.
La Corte ricostruisce la distinzione tra le due figure. Il debito di custodia comporta che il consegnatario gestisca un deposito o un magazzino, alimentato dalla produzione o dall’acquisizione in stock di beni destinati a ricostituire le scorte operative. Il debito di vigilanza, invece, connota l’azione del consegnatario presso ciascuna articolazione funzionale, rendendolo competente per la mera sorveglianza sul corretto impiego dei beni dati in uso e per la gestione delle scorte operative assegnate all’ufficio.
Il discrimine è quantitativo e qualitativo. Qualora la giacenza presso i singoli uffici ecceda la ragionevole necessità di assicurare il regolare funzionamento dell’unità, essa è finalizzata al continuativo rifornimento e configura una vera gestione contabile, con debito di custodia e obbligo di resa del conto. I beni di consumo giacenti presso gli uffici e costituenti le scorte operative strettamente necessarie al funzionamento sono invece esclusi dal conto giudiziale, fermi restando gli obblighi di rendicontazione amministrativa. La figura del consegnatario con debito di custodia si caratterizza dunque per gestioni di magazzino, con consistenze iniziali e finali e movimenti di carico e scarico.
Nel caso di specie i beni indicati negli elenchi risultano in uso agli uffici e non custoditi in un deposito. Sotto il profilo formale, la mera elencazione dei beni inventariati non evidenzia la gestione degli stessi in magazzino. Grava pertanto sul consegnatario un mero obbligo di vigilanza e non di custodia, con conseguente venir meno dei presupposti per la resa del conto giudiziale. Il Collegio dichiara l’improcedibilità e compensa le spese ai sensi dell’art. 31, comma 3, del d.lgs. n. 174/2016, trattandosi di giudizio limitato a questioni preliminari.
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Nota della Redazione
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