Controllo successivo dei contratti scolastici richiede contrasto giuridico reale (Corte dei Conti Sez. contr. Veneto n. 70 del 19.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il controllo successivo di legittimità attribuito alla Corte dei conti dall’art. 10, comma 1, del d.lgs. n. 123/2011 presuppone l’insorgenza di un contrasto reale, in punto di diritto, tra l’ufficio di controllo della Ragioneria e il dirigente responsabile, che sfoci nell’assunzione espressa, da parte di quest’ultimo, della determinazione confermativa dell’atto. La sola tardività nell’invio del provvedimento al controllo preventivo non integra tale presupposto, perché non pone questioni interpretative sulla regolarità amministrativa e contabile dell’atto, ma una mera problematica procedurale di tempistiche. In difetto di contrasto, il controllo successivo non può essere instaurato e va dichiarato il non luogo a provvedere, con restituzione dell’atto così come pervenuto.
Il Fatto
La Ragioneria Territoriale dello Stato di Venezia ha trasmesso alla Sezione regionale di controllo per il Veneto, ai sensi dell’art. 10 del d.lgs. n. 123/2011, un contratto del 1° settembre 2021 di un istituto scolastico, concernente la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale. Il provvedimento era stato dapprima restituito privo di visto con due osservazioni, per l’invio tardivo rispetto all’adozione e, poi, per il mancato ricorso a una delle casistiche di cui all’art. 10, commi 1 e 2.
Il dirigente scolastico, dopo aver motivato il ritardo, ha chiesto di dare seguito all’atto assumendosene la responsabilità. L’Ufficio di controllo ha deferito la questione al Collegio, insieme ad altri settantasette provvedimenti analoghi, chiedendo il non luogo a provvedere per difetto dei presupposti. La Ragioneria ha depositato controdeduzioni, sostenendo la correttezza del proprio operato e prospettando un contrasto quantomeno implicito.
La Motivazione della Corte
La Sezione afferma in via preliminare la propria competenza sui provvedimenti deferiti e rileva l’inconferenza della giurisprudenza contabile richiamata dalla Ragioneria. I precedenti citati riguardano termini stabiliti a pena di decadenza, oppure situazioni in cui il ritardo si aggiungeva a plurime illegittimità, e in ogni caso atti scrutinati nel merito: evenienze non sovrapponibili a quelle in esame.
Sul piano sostanziale, l’art. 10 del d.lgs. n. 123/2011 richiede un contrasto reale in punto di diritto tra Ragioneria e dirigente, che si traduca nell’assunzione espressa della determinazione confermativa. La Corte è chiamata a valutare la fondatezza delle osservazioni ovvero il corretto esercizio della facoltà del dirigente di non conformarvisi, quale garante della corretta gestione del bilancio statale.
Restano quindi irrilevanti le divergenze meramente formali. Nella fattispecie l’unico punto di contestazione non superato attiene alla tardiva trasmissione del contratto, che è di durata, con effetti destinati a permanere nel tempo. Sui chiarimenti e sui documenti forniti dal dirigente la Ragioneria non ha sollevato altre questioni.
Difetta dunque il presupposto del contrasto interpretativo: emerge solo una problematica procedurale di tempistiche di invio, per la quale il legislatore non ha previsto conseguenze specifiche. Il caso esula dal perimetro applicativo della norma e la Corte dichiara il non luogo a provvedere, con restituzione dell’atto così come pervenuto.
Nota della Redazione
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