Controlli interni degli enti locali: parziale adeguatezza e misure correttive (Corte dei Conti Sez. contr. Campania n. 106 del 20.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
La Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, nell’ambito del controllo di legittimità e regolarità delle gestioni di cui all’art. 148 del d.lgs. n. 267/2000, verifica annualmente il funzionamento del sistema integrato dei controlli interni degli enti locali. L’accertamento di una parziale adeguatezza del sistema impone all’ente di adottare idonee misure correttive secondo le raccomandazioni formulate nella parte motiva. Il sistema dei controlli interni opera come presidio del buon andamento e dell’equilibrio di bilancio, sicché le singole tipologie di controllo — di regolarità amministrativa e contabile, di gestione, strategico, sugli equilibri finanziari, sugli organismi partecipati e sulla qualità dei servizi — devono integrarsi tra loro per orientare tempestivamente le decisioni dell’amministrazione. La mancata integrazione tra i controlli limita il flusso informativo e ostacola l’attivazione dei processi correttivi necessari. Il controllo collaborativo si conclude con l’invito dell’ente a rimuovere le criticità rilevate, restando impregiudicata ogni ulteriore valutazione sulla gestione finanziaria.

Il Fatto

La vicenda trae origine dall’esame dei referti che il Sindaco di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti trasmette annualmente alla Sezione regionale di controllo sul funzionamento del sistema integrato dei controlli interni. I questionari riguardano gli esercizi 2020 e 2021 e sono stati redatti sulla base delle linee guida approvate dalla Sezione delle Autonomie.

La Sezione ha esaminato congiuntamente le due annualità. Dal raffronto tra le risposte fornite e i parametri delle linee guida sono emerse criticità in quasi tutte le tipologie di controllo, che hanno condotto al deferimento della questione all’esame collegiale e alla deliberazione in Camera di consiglio.

La Motivazione della Corte

La Sezione muove dalla funzione dell’art. 148 TUEL, che assegna alle sezioni regionali il compito di verificare il funzionamento dei controlli interni ai fini del rispetto delle regole contabili e dell’equilibrio di bilancio. Il sistema dei controlli è ricostruito come apparato unitario che unifica programmazione, gestione e rendicontazione, e la cui integrazione tra le varie tipologie è condizione di effettività.

Con riferimento al controllo di regolarità amministrativa e contabile, la Corte rileva che i responsabili dei servizi non hanno relazionato sui riflessi economico-finanziari e patrimoniali degli atti, così precludendo al responsabile di ragioneria l’espressione completa del parere di regolarità contabile. La tecnica di campionamento fondata sulla sola estrazione casuale semplice è giudicata insufficiente: si raccomanda di affiancare criteri quantitativi e qualitativi e di prevedere controlli e ispezioni mirati, nonché una vigilanza sugli agenti contabili.

Quanto al controllo di gestione, i report periodici non risultano tempestivi né idonei a determinare la riprogrammazione degli obiettivi. Il controllo strategico, pur avendo superato una criticità riferita al solo 2020, non è operativamente integrato con quello di gestione, impedendo il collegamento tra ciclo della performance e ciclo di bilancio. La Corte sollecita l’integrazione dei cicli programmatori.

La Sezione rileva poi che il controllo sugli equilibri finanziari non è integrato con quello sugli organismi partecipati, con il rischio di elidere il flusso informativo tra ente e organismi partecipati. L’ente non si è dotato di una specifica struttura dedicata al controllo sulle società partecipate ai sensi dell’art. 147-quater, comma 1, TUEL e non ha definito indirizzi strategici né report periodici; la nota informativa sul rendiconto difetta della doppia asseverazione dei rispettivi organi di revisione.

Sul controllo sulla qualità dei servizi l’ente, per il 2021, non ha adottato la Carta dei servizi e non dispone di strumenti di misurazione della qualità. In materia di appendici emergenziali, la Corte evidenzia margini di miglioramento; quanto al PNRR, l’organo politico non ha emanato direttive per l’auditing finanziario-contabile e sulla performance, né ha individuato un referente o procedure di prevenzione dei rischi di frode e conflitti di interesse. La Sezione accerta quindi la parziale adeguatezza del sistema e invita l’ente ad adottare misure correttive, riservandosi la verifica nei successivi controlli.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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