Danno da disservizio: spese di ripristino risarcibili, retribuzioni no (Corte dei Conti Sez. giur. Piemonte n. 10 del 19.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il danno da disservizio non è in re ipsa e non discende automaticamente dall’accertata irregolarità della condotta del dipendente. Quando l’amministrazione pretende il ristoro delle retribuzioni corrisposte, allegando la rottura del sinallagma contrattuale, deve provare in modo rigoroso la totale disutilità della prestazione lavorativa, che non si ricava da mere presunzioni. Il danno consistente nelle spese sostenute per disvelare le irregolarità e ripristinare la legalità del servizio è invece risarcibile, previa valutazione equitativa ex art. 1226 cod. civ., purché l’an del pregiudizio risulti documentato. La riduzione equitativa del quantum riflette il riconoscimento dell’elemento soggettivo della colpa grave in luogo del dolo contestato.
Il Fatto
La Procura contabile ha citato un dipendente comunale, incaricato dei servizi di anagrafe, stato civile ed elettorale, per sentirlo condannare al pagamento di 554.541,64 euro a favore dell’ente di appartenenza. Il pregiudizio contestato è di natura esclusivamente erariale e si articola in due poste: le retribuzioni percepite dal 2011 al 2020, quantificate in 388.215,29 euro, e le spese sostenute dall’amministrazione per l’accertamento delle irregolarità e il ripristino della legalità, pari a 166.326,35 euro.
La vicenda emerge a seguito di un procedimento penale, conclusosi con l’archiviazione e con un patteggiamento per furto, e del licenziamento del dipendente. La Procura ipotizza la rottura integrale del sinallagma contrattuale e contesta il dolo. Vengono inoltre convenuti in via sussidiaria, per concorso gravemente colposo, alcuni funzionari prefettizi, ai quali si addebita di non aver rilevato le irregolarità in sede ispettiva. La difesa del convenuto eccepisce la prescrizione e contesta la prova del danno.
La Motivazione della Corte
Il Collegio richiama la nozione consolidata di danno da disservizio: esso consiste nel pregiudizio arrecato all’organizzazione amministrativa che impedisce il conseguimento della legalità dell’azione pubblica e ne compromette efficacia ed efficienza. La giurisprudenza ha enucleato distinte tipologie, tra cui il danno da riduzione d’efficienza, quello da mancata resa del servizio e quello da costi di ripristino.
Sul primo versante la Corte è netta: il danno non può essere ricavato, nell’an, da un ragionamento presuntivo. Occorre la dimostrazione dell’incidenza assoluta dell’incuria sull’intera prestazione lavorativa. Nel caso concreto manca la prova del dolo ipotizzato dalla Procura e difettano gli indici dell’esercizio illecito di pubbliche funzioni, non emergendo l’interruzione del rapporto di immedesimazione organica. Rileva inoltre che il dipendente ha svolto altre mansioni, elettorali, estranee alle contestazioni, e che non è provata l’incidenza di ciascuna prestazione sull’ammontare retributivo. La domanda sulle retribuzioni è quindi rigettata.
Sul secondo versante, invece, la Corte ritiene la pretesa fondata. Le spese per le eccezionali attività di controllo e revisione, documentate, integrano un pregiudizio certo. Il quantum è ridotto da 166.326,35 a 110.000 euro, tenendo conto dell’elemento soggettivo, riqualificato in colpa grave, e del riconoscibile malfunzionamento dei controlli interni, che per anni non hanno intercettato le disfunzioni.
Quanto ai funzionari prefettizi, la Corte ricostruisce gli artt. 9, comma 2, 104 e 105 del d.P.R. n. 396/2000 e l’art. 52 del d.P.R. n. 223/1989, che affidano alla vigilanza prefettizia modalità a campione. La Procura non ha provato specifiche violazioni, ma una generica leggerezza, non idonea a integrare la colpa grave. L’azione verso di essi è rigettata.
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Nota della Redazione
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