Partecipazione pubblica a società consortile di ricerca PNRR: non ravvisati elementi ostativi all’acquisto da parte di un ateneo (Corte dei Conti Sez. Riunite contr. n. 3 del 23.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
In sede di controllo sugli atti di acquisizione di partecipazioni societarie da parte di amministrazioni pubbliche, ai sensi dell’art. 5, commi 3 e 4, del d.lgs. n. 175 del 2016, la Corte dei conti verifica la conformità dell’atto ai vincoli tipologici e finalistici, nonché la sussistenza di un’analitica motivazione in ordine alla sostenibilità finanziaria e alla compatibilità con i principi di efficienza, efficacia ed economicità. L’onere motivazionale in tema di sostenibilità finanziaria grava su ciascuna amministrazione partecipante, anche in un’operazione societaria unitaria, ben potendo essere soddisfatto per relationem a documenti e informazioni predisposti da altre amministrazioni coinvolte. L’acquisto di una partecipazione in una società consortile a responsabilità limitata, costituita quale HUB di un partenariato esteso finanziato dal MUR nell’ambito del PNRR, con quote di valore limitato e identiche per tutti i soci, non presenta, di per sé, profili di incompatibilità con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato.

Il Fatto

La Sezione regionale di controllo per l’Emilia-Romagna ha trasmesso, per competenza, alle Sezioni riunite in sede di controllo la delibera con cui il Consiglio di amministrazione dell’Università degli studi di Modena e Reggio Emilia ha disposto l’acquisto di una partecipazione nella società consortile a responsabilità limitata “National Quantum Science and Technology Institute” (NQSTI S.c.a.r.l.). La società, costituita nel 2022, è l’HUB di un partenariato esteso tra università, centri di ricerca e aziende private per la realizzazione di un programma di ricerca ammesso a finanziamento PNRR nell’ambito della “Strategia quantistica nazionale”. L’ingresso del nuovo socio, con una quota di 10.000 euro, era funzionale all’aumento del capitale sociale deliberato dall’assemblea straordinaria della società.

La Motivazione della Corte

Le Sezioni riunite hanno preliminarmente confermato la propria competenza a conoscere dell’atto, in applicazione del principio di diritto espresso nella deliberazione n. 16/SSRRCO/QMIG/2022, ravvisando la sussistenza dei requisiti del “peculiare caso” del partenariato esteso attuato secondo le linee guida del MUR nell’ambito del PNRR, con il coinvolgimento di una pluralità di enti pubblici insistenti sul territorio nazionale. Nel merito, la Corte ha scrutinato la delibera dell’ateneo alla luce dei vincoli tipologici e finalistici del TUSP, ritenendo la forma della società consortile a responsabilità limitata ammissibile e coerente con le richieste del decreto ministeriale, che esige per l’HUB una struttura stabile e dotata di autonoma personalità giuridica. Le attività della società sono state ricondotte alla produzione di beni e servizi strumentali, con il richiamo all’art. 4-bis TUSP che qualifica le attività di ricerca per gli interventi PNRR come perseguibili dalle amministrazioni pubbliche.

Quanto alla sostenibilità finanziaria, la Corte ha riscontrato una carenza motivazionale dell’atto dell’Università, che non forniva valutazioni sulla situazione economico-patrimoniale della società. Tale carenza è stata tuttavia superata mediante il ricorso alla documentazione acquisita da altre istituzioni universitarie partecipanti, ritenendo ammissibile l’integrazione per relationem dell’onere motivazionale. Dall’esame dei bilanci del primo triennio e del progetto di ricerca è emersa la capacità della società di operare in equilibrio nel medio-lungo periodo, con un flusso di ricavi garantito dal finanziamento ministeriale. La Corte ha precisato che gli enti soci dovranno comunque monitorare costantemente l’andamento gestionale in sede di revisione annuale delle partecipazioni ai sensi dell’art. 20 TUSP. In ordine alla convenienza economica, la natura del progetto e i vincoli normativi escludevano la praticabilità di soluzioni alternative alla partecipazione societaria.

Quanto alla compatibilità con la disciplina europea sugli aiuti di Stato, il provvedimento dell’ateneo nulla esponeva. La Corte, richiamato il “criterio dell’investitore in un’economia di mercato”, ha escluso profili di incompatibilità, considerato il valore limitato e identico della quota sottoscritta da tutti i soci. La valutazione di conformità è stata resa “fatte salve le carenze e le osservazioni evidenziate in parte motiva”, con conseguente parere non ostativo all’acquisto della partecipazione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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