Sistema dei controlli interni parzialmente inadeguato in ente in dissesto (Corte dei Conti Sez. contr. Sicilia n. 347 del 31.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il controllo sulle sezioni regionali della Corte dei conti in materia di controlli interni, ai sensi dell’art. 148 TUEL, non si esaurisce nella verifica dell’adozione formale degli strumenti regolamentari, ma investe l’effettiva operatività e adeguatezza del sistema. La mancata attivazione del controllo strategico e del controllo sulla qualità dei servizi, unitamente all’assenza di un sistema di ponderazione degli obiettivi e di rilevazioni sulla soddisfazione degli utenti, integra un profilo di parziale inadeguatezza. La condizione di dissesto finanziario dell’ente non esonera dall’obbligo di assicurare il funzionamento dei controlli interni, pur potendo incidere sulla sostenibilità di alcuni adempimenti connessi ai termini di pagamento. Il giudizio di inadeguatezza resta autonomo rispetto all’accertamento di responsabilità e alla conseguente applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dal comma 4 della citata disposizione.
Il Fatto
La vicenda riguarda un ente locale che, dopo la dichiarazione di dissesto finanziario e la nomina della commissione straordinaria di liquidazione, ha trasmesso alla competente Sezione regionale di controllo i referti annuali sul funzionamento dei controlli interni per gli esercizi 2020, 2021, 2022 e 2023, secondo le linee guida della Sezione delle autonomie.
All’esame della documentazione sono emersi molteplici profili di criticità. In particolare, per alcuni esercizi non risulta attivato il controllo strategico né il controllo sulla qualità dei servizi, con un grado di criticità complessivamente medio-alto e un raggiungimento degli obiettivi strategici pari allo zero per cento. La questione giunge quindi davanti alla Sezione di controllo per la verifica di legittimità e regolarità della gestione.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dalla funzione dell’art. 148 TUEL, che attribuisce alle sezioni regionali il compito di verificare annualmente il funzionamento dei controlli interni ai fini del rispetto delle regole contabili e dell’equilibrio di bilancio. Il controllo non si limita ai dati finanziari, ma investe l’adeguatezza e l’effettivo funzionamento del sistema, la coerenza dei risultati rispetto agli obiettivi programmati e l’osservanza dei vincoli organizzativi e contabili.
Sul controllo di regolarità amministrativa e contabile, la Sezione rileva che la percentuale di atti sottoposti a verifica resta modesta rispetto al totale e che la tecnica di campionamento adottata non viene orientata dagli esiti del controllo preventivo. Le irregolarità rinvenute, inoltre, risultano sanate solo in parte nel primo biennio considerato.
Quanto al controllo di gestione, esso non è in grado di influenzare l’attività in corso determinando la riprogrammazione degli obiettivi, manca un sistema di ponderazione e il tasso di copertura dei costi dei servizi a domanda individuale si attesta su valori contenuti. Sul controllo strategico, l’ente non ha approvato il PEG e non risultano deliberazioni di verifica dello stato di attuazione dei programmi.
La Corte affronta poi il profilo del dissesto finanziario, valorizzato dall’ente per giustificare il mancato rispetto dei termini di pagamento e la carenza di risorse. La Sezione non nega l’incidenza di tale condizione, ma la considera non idonea a escludere l’obbligo di garantire l’operatività dei controlli interni, che costituiscono strumento di presidio della sana gestione.
Il quadro complessivo porta a dichiarare il sistema dei controlli interni parzialmente inadeguato. La deliberazione dispone la trasmissione agli organi dell’ente per i profili di rispettiva pertinenza, senza irrogare le sanzioni pecuniarie previste dalla disposizione richiamata.
Nota della Redazione
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