Esenzione Irpef estesa alle pensioni degli equiparati alle vittime del dovere (Corte dei Conti Sez. giur. Toscana n. 122 del 27.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’esenzione dall’imposta sui redditi prevista dall’art. 1, comma 211, della legge n. 232 del 2016 si applica a tutti i trattamenti pensionistici spettanti alle vittime del dovere e ai soggetti ad esse equiparati. La norma, nel suo tenore letterale, non subordina il beneficio alla sussistenza di alcun nesso causale tra la pensione in godimento e l’evento che ha determinato il riconoscimento dello status di vittima del dovere. I richiami normativi contenuti nella disposizione sono funzionali esclusivamente a delimitare l’ambito dei destinatari dell’estensione e non i trattamenti pensionistici beneficiati. Ne consegue che l’esenzione opera anche in relazione a un trattamento pensionistico di carattere ordinario, erogato senza alcuna correlazione con l’evento lesivo.
Il Fatto
Il ricorrente, militare in congedo della Marina militare, è stato riconosciuto equiparato alle vittime del dovere con decreto del Ministero della difesa per avere contratto infermità in condizioni straordinarie di missione. Gode di un trattamento pensionistico ordinario erogato dall’INPS.
Ritenendo che l’esenzione fiscale prevista dall’art. 1, comma 211, della legge n. 232 del 2016 si applichi al proprio trattamento pensionistico a prescindere da qualsiasi correlazione con l’evento lesivo, ha adito la Corte dei conti per ottenere l’accertamento del diritto all’esonero dall’IRPEF e la condanna dell’istituto al pagamento della pensione al lordo della ritenuta. L’INPS ha chiesto il rigetto, sostenendo che il beneficio spetti solo ai trattamenti correlati all’evento che ha dato luogo allo status.
La Motivazione della Corte
In via preliminare, il giudice ha respinto la richiesta dell’INPS di integrazione del contraddittorio nei confronti dell’Agenzia delle entrate, proposta ai sensi dell’art. 160-bis c.g.c.. Fuori dai casi di litisconsorzio necessario, l’estensione del contraddittorio è rimessa alla discrezionalità del giudice, che valuta le ragioni della domanda e l’interesse del ricorrente alla celere definizione del processo. Nel caso concreto, l’integrazione non è stata ritenuta opportuna, dovendosi dare preminenza alla tempestiva definizione della causa.
Nel merito, la Corte ha disatteso l’interpretazione delle amministrazioni resistenti. La norma invocata, nella sua formulazione letterale, non contiene alcun riferimento alla necessaria correlazione tra la pensione e l’evento lesivo, limitandosi a prevedere che ai trattamenti pensionistici spettanti alle vittime del dovere e ai loro familiari superstiti si applichino i benefici fiscali richiamati.
Nemmeno le disposizioni richiamate dall’art. 1, comma 211, consentono un’interpretazione restrittiva. Esse non disciplinano il trattamento pensionistico, ma individuano la nozione di vittima del dovere e altri specifici benefici, cosicché i richiami operati valgono a delimitare l’ambito dei destinatari dell’estensione e non dei trattamenti pensionistici agevolati. In tal senso il giudice ha richiamato Cass. Sez. Trib. n. 4873/2025, secondo cui la lettera della disposizione estende i benefici a tutti i trattamenti pensionistici, senza indicare alcuna necessaria correlazione con l’evento che ha determinato il riconoscimento dello status.
Nello stesso senso la giurisprudenza contabile, che il giudice ha richiamato condividendola: Sez. Regione Toscana n. 17/2025, n. 18/2025 e n. 30/2025, Sez. Regione Liguria n. 24/2025, con conferma in appello di Sez. I centr. n. 39/2025. Su queste basi il ricorso è stato accolto, con riconoscimento del diritto all’esenzione IRPEF sul trattamento pensionistico in godimento. Le spese sono state poste a carico dell’amministrazione resistente, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Nota della Redazione
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