Controlli interni degli enti locali e parziale adeguatezza del sistema (Corte dei Conti Sez. contr. Puglia n. 16 del 13.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il sistema integrato dei controlli interni degli enti locali previsto dagli artt. 147 e seguenti T.U.E.L. costituisce un presidio indefettibile di legalità dell’azione amministrativa e di salvaguardia degli equilibri di bilancio. La Sezione regionale di controllo, nell’esercizio della funzione di verifica sul referto annuale, accerta il grado di adeguatezza ed efficacia del sistema, distintamente per ciascuna tipologia di controllo, e può concludere per una parziale adeguatezza ai fini del rispetto delle regole contabili e dell’equilibrio di bilancio. La carenza di personale, la mancanza di un sistema informativo unico e le difficoltà organizzative non costituiscono giustificazioni idonee a esonerare l’ente dai mancati adempimenti normativi. Il ritardo cronico nell’attuazione del sistema, già oggetto di rilievi in precedenti esercizi, connota negativamente la valutazione della Sezione, che dispone la trasmissione degli atti alla Procura contabile ai fini delle valutazioni di competenza in tema di responsabilità sanzionatoria ex art. 148, comma 4, T.U.E.L..

Il Fatto

La vicenda riguarda il Comune di San Severo, ente con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, tenuto a redigere il referto annuale sul funzionamento del sistema integrato dei controlli interni. All’esito dell’istruttoria sul referto per l’esercizio 2021, la Sezione regionale di controllo ha ritenuto che le argomentazioni svolte dall’ente non fossero idonee a superare le criticità riscontrate in relazione alle singole tipologie di controllo.

La questione giunge all’attenzione della Corte nell’ambito dell’attività di controllo sulla regolarità e legittimità delle gestioni finanziarie, in un contesto in cui il medesimo ente era già stato destinatario di rilievi della Sezione all’esito delle verifiche sull’esercizio 2018.

La Motivazione della Corte

La Sezione muove dall’art. 148 T.U.E.L., come modificato dal decreto legge n. 174/2012 e, da ultimo, dall’art. 33 del decreto legge n. 91/2014, che impone ai Comuni di redigere un referto annuale dimostrativo dell’adeguatezza ed efficacia dei controlli interni. Tale referto integra il quadro informativo per l’esercizio delle funzioni di controllo della Corte dei conti ai sensi dell’art. 1, commi 166 e seguenti, della legge n. 266/2005.

Sul controllo di regolarità amministrativa e contabile, la Sezione richiama il consolidato orientamento della giurisprudenza contabile secondo cui la tecnica di campionamento deve essere motivata ed efficace: una percentuale fissa del 10% per tutte le categorie di provvedimenti non costituisce criterio esaustivo, non tenendo conto dei fattori di rischio legati a taluni provvedimenti. La mancata regolarizzazione delle irregolarità rilevate vanifica la funzione stessa del controllo successivo.

Quanto al controllo di gestione, l’ente ha dichiarato di non esserne dotato, di non aver prodotto i report e di non aver trasmesso il referto ex art. 198-bis T.U.E.L.. La Sezione sottolinea che i principi di efficienza, efficacia ed economicità ex art. 1 della legge n. 241/1990 costituiscono parametri di legalità dell’azione amministrativa in quanto derivanti dal principio di buon andamento ex art. 97 Cost.: il mancato svolgimento del controllo di gestione espone l’ente al conflitto con tali principi.

Anche il controllo strategico è ritenuto inadeguato e inefficace, mentre il controllo sugli equilibri finanziari è preso atto positivamente. Il controllo sugli organismi partecipati e il controllo sulla qualità dei servizi mostrano invece carenze strutturali: l’ente non si è dotato di una struttura dedicata, non ha previsto report informativi periodici, non ha adottato la Carta dei servizi.

La Sezione accerta la parziale adeguatezza del sistema, invita l’ente a riesaminare regolazione, organizzazione e attuazione dei controlli e dispone la trasmissione degli atti alla Procura contabile ai sensi dell’art. 52, comma 4, C.g.c. per le valutazioni di competenza in ordine all’art. 148, comma 4, T.U.E.L..

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *