Inammissibile il parere sull’alimentazione del fondo Perseo-Sirio (Corte dei Conti Sez. contr. Puglia n. 26 del 27.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
La richiesta di parere avanzata dal Sindaco ai sensi dell’art. 7, comma 8, della legge n. 131/2003 è inammissibile sotto il profilo oggettivo quando solleciti una valutazione su una concreta vicenda gestionale dell’ente, invece che l’interpretazione generale e astratta di norme di contabilità pubblica. È parimenti inammissibile il quesito che investa l’interpretazione di clausole del contratto collettivo, rimessa in via esclusiva all’ARAN. Il vaglio di ammissibilità è particolarmente rigoroso quando implichi valutazioni di comportamenti amministrativi suscettibili di formare oggetto di vertenze giudiziarie. Resta di esclusiva spettanza dell’Amministrazione la valutazione in concreto delle modalità di alimentazione del fondo di pensione integrativa disciplinato dal CCNL del comparto Funzioni Locali.

Il Fatto

Il Sindaco di un Comune ha chiesto alla Sezione regionale di controllo un parere in tema di alimentazione del Fondo di previdenza complementare Perseo-Sirio della polizia locale, disciplinato dal CCNL Funzioni Locali del 2018. L’ente aveva stanziato, negli esercizi dal 2010 al 2017, somme per la costituzione di fondi previdenziali integrativi a beneficio del personale di polizia locale, destinandovi parte dei proventi delle sanzioni per violazioni del codice della strada.

Le somme erano rimaste inutilizzate, perché l’ente non aveva mai attivato alcuna forma di previdenza complementare, e i proventi incassati erano stati accantonati come avanzo di amministrazione vincolato, per un importo complessivo di € 30.136,73. Solo nel 2021 l’ente ha approvato il regolamento per la destinazione delle risorse al Fondo Perseo-Sirio. Il Comune ha quindi chiesto se sussistessero impedimenti al versamento al Fondo, nel 2024, delle somme accantonate negli esercizi anteriori al 2018.

La Motivazione della Corte

La Sezione ha esaminato preliminarmente l’ammissibilità della richiesta, sotto il profilo soggettivo e oggettivo. Sul piano soggettivo il quesito è ammissibile, provenendo dal Sindaco, organo di vertice dell’ente; la mancata operatività del C.A.L. non preclude l’attivazione della funzione consultiva.

Il vaglio oggettivo ha invece condotto a una pronuncia di inammissibilità. Il quesito non involge l’interpretazione di norme di contabilità pubblica, ma sollecita una consulenza su uno specifico caso gestionale, peraltro attinente alla materia della contrattazione pubblica, estranea alla funzione consultiva di cui all’art. 7, comma 8, della legge n. 131/2003.

La Corte ha richiamato la nozione tradizionale di contabilità pubblica e la sua possibile lettura “dinamica”, ammessa dalla deliberazione delle Sezioni riunite in sede di controllo n. 54/2010 solo quando vengano in rilievo limiti e divieti posti dal legislatore a tutela degli equilibri di bilancio e del coordinamento della finanza pubblica. Nella specie il Comune non prospetta alcun dubbio interpretativo sull’art. 208 del d.lgs. n. 285/1992, che individua il regime di destinazione dei proventi; né il quesito investe limiti o divieti strumentali al contenimento della spesa.

Un ulteriore motivo di inammissibilità è dato dal carattere concreto della vicenda, che sollecita un’indagine su un caso gestionale specifico e sottrae la questione al vaglio del giudice contabile. Diversamente opinando, la funzione consultiva si tradurrebbe in una consulenza preventiva sulla legittimità dell’operato amministrativo, potenzialmente volta a precostituire una causa di esonero da responsabilità.

La Sezione ha inoltre rilevato che il quesito involge l’interpretazione dell’art. 56-quater del CCNL Funzioni Locali 2018, rimessa in via esclusiva all’ARAN, ai sensi dell’art. 46 del d.lgs. n. 165/2001, secondo l’orientamento delle Sezioni riunite di controllo, deliberazione n. 56/2011. Infine, ha ravvisato rischi di interferenza con le funzioni giurisdizionali e requirente della Corte e con quelle di altri organi, essendo già intervenuti pronunciamenti di merito sulla corretta alimentazione del Fondo.

La richiesta è stata pertanto dichiarata inammissibile. In chiave di orientamento, la Corte ha ricordato il vincolo di competenza posto dall’art. 208 C.d.S., la discrezionalità dell’ente nella scelta della tipologia di spesa, l’assenza di obblighi temporali, la confluenza nell’avanzo vincolato delle risorse non utilizzate e la finalità primaria di miglioramento della sicurezza stradale.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *