Controllo Corte dei conti su assunzione qualità di socio e partecipazioni societarie (Corte dei Conti Sez. contr. Veneto n. 206 del 22.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
La funzione di controllo attribuita alla Corte dei conti dall’art. 5, comma 3, del d.lgs. n. 175 del 2016, come novellato dall’art. 11, comma 1, lett. a), della legge n. 118 del 2022, si colloca nel passaggio tra la fase pubblicistica di determinazione della volontà dell’ente di assumere la veste di socio e quella privatistica di attuazione mediante gli strumenti del diritto societario. Il controllo verifica che l’atto deliberativo contenga un’analitica motivazione su necessità della società, ragioni e finalità della scelta, convenienza economica e sostenibilità finanziaria, nonché compatibilità con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato. La verifica riguarda la costituzione di società e l’acquisto di partecipazioni, non le operazioni societarie straordinarie compiute dal socio su società già partecipate. L’assunzione della qualità di socio segna la linea di confine per individuare gli atti soggetti a trasmissione. L’accertamento non si estende al merito delle scelte gestionali, salvo il sindacato sui presupposti giuridici ed economici.

Il Fatto

Il Comune ha trasmesso alla Sezione regionale di controllo l’atto deliberativo consiliare con cui ha approvato una complessa operazione di aggregazione societaria nel settore della gestione integrata dei rifiuti urbani, finalizzata all’affidamento del servizio in house providing a un unico gestore. L’operazione prevede il conferimento delle quote delle tre società attuali gestrici in una holding capogruppo, mediante aumento di capitale con sacrificio del diritto di opzione, quale fase intermedia verso una successiva fusione per incorporazione.

All’esito dell’operazione, il Comune — già socio di una delle società — deterrà una partecipazione diretta nella holding e una partecipazione indiretta nelle altre tre società, tutte soggette a controllo analogo congiunto. L’ente ha chiesto alla Corte il parere di conformità dell’atto ai parametri dell’art. 5, comma 3, TUSP.

La Motivazione della Corte

La Sezione ricostruisce anzitutto il quadro della nuova funzione di controllo delineato dalle Sezioni riunite in sede di controllo, deliberazione n. 16/QMIG/2022. Il legislatore ha attribuito alla Corte il compito di scrutinare i presupposti giuridici ed economici della scelta dell’amministrazione prima che essa venga attuata con gli strumenti del diritto privato. Il controllo ha tempi, parametri ed esiti tipizzati e deve concludersi entro sessanta giorni.

Quanto all’ambito oggettivo, l’art. 5, comma 3, TUSP limita l’applicazione ai due momenti in cui l’amministrazione entra per la prima volta in relazione con una realtà societaria assumendo la qualifica di socio: la costituzione di una società e l’acquisto di partecipazioni. Richiamando le Sezioni riunite, deliberazione n. 19/SSRRCO/QMIG/2022, la Sezione osserva che la procedura di valutazione non riguarda le operazioni societarie straordinarie, come la sottoscrizione di aumenti di capitale deliberati dal socio, la trasformazione e la fusione.

Nel caso concreto, pur trattandosi di un’operazione societaria straordinaria, la fattispecie ricade tra le ipotesi soggette a parere. All’esito della prima fase, ciascun ente partecipante acquista la qualità di socio in nuove società, acquisendo una partecipazione diretta nella holding ovvero una partecipazione indiretta nelle altre tre. Non è ravvisabile, in questa fase, la fusione per incorporazione, che le Sezioni riunite hanno ritenuto estranea al perimetro del controllo.

Passando ai singoli requisiti, la Corte verifica la competenza dell’organo. L’atto è stato adottato con delibera consiliare, conformemente all’art. 7, comma 1, lett. c), TUSP. Quanto ai vincoli tipologici, le società assumono la forma di società a responsabilità limitata, ammessa dall’art. 3 TUSP. Quanto ai vincoli finalistici, l’oggetto sociale e le attività rientrano tra quelle previste dall’art. 4, comma 2, lett. a), TUSP, ossia produzione di un servizio di interesse generale.

Sulla sostenibilità finanziaria, la Sezione distingue l’accezione oggettiva, relativa all’equilibrio economico-finanziario della società, da quella soggettiva, relativa agli effetti sulla situazione dell’ente. La delibera dà atto del piano economico-finanziario della holding e dei piani quinquennali delle singole società, precisando che non sono previsti interventi finanziari dei soci né futuri fabbisogni di equity. Resta in capo all’ente il compito di monitorare l’evoluzione economica delle società a tutela dell’equilibrio di bilancio.

Sulla convenienza economica, la Corte ritiene assolto l’onere motivazionale: la delibera richiama uno studio focalizzato sulla convenienza dell’affidamento in house e un’analisi di benchmark recepita in sede assembleare. Infine, sulla compatibilità con la disciplina degli aiuti di Stato, l’atto dà conto dell’assenza di intervento finanziario, trattandosi di conferimento in natura in un ambito territoriale ottimale per il quale la normativa prevede un solo soggetto gestore.

La Sezione conclude non ravvisando elementi ostativi all’assunzione della qualità di socio da parte del Comune nelle società partecipate in via indiretta e in quella partecipata in via diretta. Dispone la trasmissione della deliberazione all’ente e la pubblicazione sul sito istituzionale.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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