Controlli interni enti locali: adeguatezza parziale e obblighi di correzione (Corte dei Conti Sez. contr. Sicilia n. 105 del 23.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il referto annuale sul funzionamento del sistema integrato dei controlli interni, previsto dall’art. 148 del d.lgs. n. 267/2000 per i Comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, le Città Metropolitane e le Province, costituisce strumento ricognitivo che integra il quadro informativo a disposizione della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti. Esso è funzionale all’esame della regolarità e legittimità delle gestioni finanziarie degli enti locali, in raccordo con il controllo di cui ai commi 166 e ss. dell’art. 1 della legge n. 266/2005. Il sistema dei controlli interni va verificato in ciascuna delle tipologie previste dal TUEL e la sua parziale inadeguatezza, anche quando le singole forme di controllo risultino complessivamente adeguate, impone all’ente di adottare le misure correttive segnalate dalla Sezione.

Il Fatto

La Sezione di controllo per la Regione siciliana ha esaminato i referti annuali del Libero Consorzio di Siracusa sul funzionamento del sistema integrato dei controlli interni per gli esercizi 2020 e 2021, redatti secondo le linee guida della Sezione delle autonomie. I referti erano stati trasmessi dal Commissario straordinario dell’ente.

Il Presidente, su richiesta del magistrato istruttore, ha deferito la decisione sui referti all’esame collegiale della Sezione. La questione riguarda l’adeguatezza e l’effettivo funzionamento del sistema dei controlli interni dell’ente, con particolare riferimento al controllo di regolarità successiva, di gestione, strategico, sugli equilibri finanziari, sugli organismi partecipati e sulla qualità dei servizi.

La Motivazione della Corte

La Sezione muove dalla funzione del referto ex art. 148 del TUEL, che richiede agli enti di dimostrare l’adeguatezza ed efficacia dei controlli interni realizzati nell’esercizio. Richiamando la deliberazione della Sezione delle autonomie n. 22/SEZAUT/2019/INPR, la Corte sottolinea che il sistema dei controlli interni rappresenta il necessario contrappeso dell’autonomia riconosciuta agli enti territoriali e un presidio per la sana gestione delle risorse pubbliche.

Il mancato esercizio della funzione di controllo interno riduce il presidio sugli equilibri di bilancio e sulla regolarità della gestione e può alterare i processi decisionali, con pericolo di frodi, abusi e sprechi. Sul piano contabile aumenta il rischio di errori nella registrazione delle transazioni, con conseguente impossibilità per il controllore esterno di fare affidamento sulla qualità della rendicontazione.

Passando all’esame del caso, la Sezione rileva che l’ente ha approvato il regolamento sul sistema dei controlli interni e che il rapporto tra report programmati e prodotti risulta adeguato. Emergono però criticità di livello medio-alto nel controllo strategico e nel controllo sugli equilibri finanziari. La Corte esprime perplessità sull’indice F.T.E. dichiarato, pari a 3,055, giudicato eccessivamente elevato.

Criticità specifiche riguardano il controllo di regolarità amministrativa e contabile: la percentuale di atti sottoposti a controllo è scesa dal 6,57% del 2020 al 5,72% del 2021 e non è desumibile la conformità al regolamento dell’ente, che fissa un minimo del 5% per settore. Gli esiti del controllo di gestione e del controllo preventivo contabile non hanno orientato la selezione dei settori da sottoporre a verifica. La Sezione invita l’ente a sottoporre a controlli più stringenti i settori in cui sono emerse criticità.

Sul controllo strategico emerge che il PEG non è stato approvato in nessuna delle due annualità, per la situazione di dissesto e la carenza di entrate. Il controllo strategico non è integrato con il controllo di gestione e la percentuale media di obiettivi strategici raggiunti è del 60% nel 2020 e del 65% nel 2021. La Corte invita l’ente ad adottare i documenti contabili nei tempi di legge e ad attuare l’integrazione tra controllo strategico e controllo di gestione.

Con riferimento al controllo sugli equilibri finanziari, la Sezione rileva che esso non è integrato con il controllo sugli organismi partecipati e che il coinvolgimento degli organi è parzialmente adeguato. Quanto al controllo sulla qualità dei servizi e alle appendici su emergenza COVID-19, lavoro agile e PNRR, il funzionamento è complessivamente adeguato, ma permangono profili di miglioramento, in particolare sul monitoraggio della prestazione in modalità agile e sulle verifiche periodiche degli atti gestionali PNRR.

All’esito, la Corte accerta la parziale adeguatezza del sistema dei controlli interni dell’ente e lo invita ad adottare le iniziative necessarie al superamento delle criticità, richiamando l’attenzione del Segretario generale, con riserva di analisi dei successivi referti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *