Controlli interni degli enti locali: parziale adeguatezza e inviti della Sezione siciliana (Corte dei Conti Sez. contr. Sicilia n. 50 del 27.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il referto annuale che i Comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti devono trasmettere ai sensi dell’art. 148 del TUEL costituisce strumento ricognitivo che integra il quadro informativo della Sezione regionale di controllo e concorre al controllo di cui all’art. 1, commi 166 e ss., della legge n. 266/2005. La Sezione di controllo, esaminati i referti e i chiarimenti dell’ente, accerta l’adeguatezza del sistema integrato dei controlli interni, che può essere anche solo parziale. L’accertamento della parziale adeguatezza non è una sanzione, ma un giudizio di sintesi che si accompagna all’invito, rivolto all’ente e con richiamo all’attenzione del Segretario generale, ad adottare le iniziative necessarie al superamento delle criticità per ciascuna tipologia di controllo. Resta fermo il potere delle Sezioni giurisdizionali di irrogare la sanzione pecuniaria prevista dall’art. 148, comma 4, del TUEL nei casi di assenza o inadeguatezza degli strumenti e delle metodologie di controllo interno.

Il Fatto

Il Comune, con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, ha trasmesso alla Sezione di controllo per la Regione siciliana i referti annuali sul funzionamento del sistema integrato dei controlli interni per gli esercizi 2022 e 2023, redatti secondo le linee guida approvate dalla Sezione delle autonomie con la deliberazione n. 2/SEZAUT/2024/INPR. I referti sono pervenuti rispettivamente il 17.07.2024 (esercizio 2022) e il 15.07.2024 (esercizio 2023).

Il ciclo di controllo si innesta su una verifica precedente, conclusa con la deliberazione n. 106/2024/VSGC, con la quale la Sezione aveva accertato la parziale adeguatezza del sistema per gli anni 2020 e 2021 e aveva invitato l’ente a superare le criticità riscontrate. Poiché gli anni oggetto del nuovo esame sono anteriori a quell’invito, le misure correttive non hanno potuto essere adottate e saranno valutate in sede di analisi del referto successivo. La questione arriva al Collegio per l’esame congiunto dei due referti.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce anzitutto la funzione del referto. L’art. 148 del TUEL, come modificato dal d.l. n. 174/2012, convertito dalla legge n. 213/2012, richiede agli enti di redigere una relazione annuale sull’adeguatezza ed efficacia dei controlli interni. Il referto non esaurisce il controllo, ma lo alimenta: esso integra il quadro informativo della Sezione e porta a conoscenza di quest’ultima le eventuali irregolarità fatte emergere dagli organi di controllo interno.

La Sezione richiama le finalità del controllo delineate dalla Sezione delle autonomie: verifica dell’effettivo funzionamento del sistema, coerenza dei risultati rispetto agli obiettivi programmati, osservanza dei vincoli normativi e contabili, monitoraggio degli scostamenti e consolidamento dei risultati degli organismi partecipati. Il sistema dei controlli interni è qualificato come presidio della sana gestione e contrappeso dell’autonomia territoriale, soprattutto dopo l’introduzione del principio del pareggio di bilancio in Costituzione.

Passando al caso concreto, la Corte esamina singolarmente le tipologie di controllo. Quanto al controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile, pur in presenza di un numero elevato di atti esaminati e di nessuna irregolarità rilevata, il Collegio osserva che l’ente non ha mai effettuato controlli o indagini su specifici uffici o servizi e non ha fatto influire gli esiti del controllo preventivo sulle modalità di estrazione del campione. Da qui l’invito ad attivare tali verifiche e a collegare i due momenti del controllo.

Il controllo di gestione è ritenuto complessivamente adeguato, come pure il controllo sulla qualità dei servizi. Il controllo strategico presenta invece un profilo di miglioramento, legato all’adozione dei documenti contabili fuori dalle tempistiche previste dalla legge e dal regolamento dell’ente; il Collegio rinnova l’invito già formulato nel ciclo precedente. Il controllo sugli equilibri finanziari risulta carente per il mancato coinvolgimento degli organi di governo, del segretario e dei responsabili dei servizi e per l’assenza di linee di indirizzo del responsabile finanziario.

Quanto al controllo sugli organismi partecipati, emerge la mancata conciliazione dei rapporti creditori e debitori tra ente e partecipate e l’assenza di report informativi periodici. Il Collegio rileva infine che l’ente è soggetto attuatore di interventi finanziati con fondi PNRR e ha adottato il PIAO ai sensi dell’art. 6 del d.l. n. 80/2021. In esito, la Sezione accerta la parziale adeguatezza del sistema, invita l’ente al superamento delle criticità e dispone che il Segretario generale comunichi le iniziative intraprese, con trasmissione della pronuncia agli organi dell’ente e pubblicazione sul sito istituzionale.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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