Maggior gettito IMU e TARI e destinazione vincolata delle economie di spesa (Corte dei Conti Sez. contr. Liguria n. 179 del 25.11.2024)
Principi di diritto (Massima)
Ai fini dell’applicazione dell’art. 1, comma 1091, della legge n. 145 del 2018, l’autonomia regolamentare del comune può fare legittimo riferimento, in ragione della continuità dei cicli di bilancio e del collegamento che la norma instaura fra i presupposti e i requisiti prescritti, alla puntuale approvazione del rendiconto dell’esercizio precedente a quello di riferimento — il medesimo esercizio di rilevazione del maggiore gettito accertato e riscosso — e del bilancio di previsione dell’anno di riferimento, quello in cui, mediante contrattazione integrativa, devono essere attribuiti specifici obiettivi al personale impiegato nel settore delle entrate. Il maggiore gettito accertato e riscosso relativo a IMU e TARI, destinato al potenziamento delle risorse strumentali degli uffici preposti alla gestione delle entrate, ove non utilizzato in termini di impegno di spesa entro l’esercizio di stanziamento, deve mantenere la destinazione impressa dal regolamento comunale, quale economia da entrate vincolate.
Il Fatto
Un comune ha formulato, per il tramite del Consiglio delle autonomie locali, richiesta di parere in materia di contabilità pubblica ai sensi dell’art. 7, comma 8, della legge n. 131 del 2003, chiedendo l’interpretazione dell’art. 1, comma 1091, della legge n. 145 del 2018.
Il quesito è duplice. Da un lato si chiede se lo stanziamento della quota massima del 5 per cento del maggiore gettito accertato e riscosso, da destinare al potenziamento degli uffici e al trattamento accessorio, presupponga l’approvazione nei termini sia del bilancio di previsione sia del rendiconto, oppure se sia sufficiente il rendiconto dell’esercizio precedente. Dall’altro si chiede se la quota destinata al potenziamento delle risorse strumentali, ove non spesa entro l’anno, possa essere vincolata in avanzo destinato ad investimenti o debba invece confluire in economia.
La Motivazione della Corte
La Sezione richiama i limiti dell’attività consultiva delineati dalle Sezioni riunite nella delibera n. 54/CONTR/2010 e confermati dalla Sezione delle autonomie nella deliberazione n. 24/2019/QMIG, secondo cui la materia della contabilità pubblica non si estende a ogni attività con riflessi finanziari. I quesiti, involgendo i vincoli finanziari al trattamento economico del personale, rientrano nella funzione consultiva.
Nel merito, la Corte osserva che la disciplina è rimessa all’autonomia regolamentare dei comuni, da esercitare nel rispetto dei presupposti e dei limiti di legge. La norma impone la tempestiva approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto, ma non indica espressamente a quale esercizio tale approvazione debba riferirsi. Il collegamento con la successiva locuzione, che àncora il maggiore gettito all’esercizio fiscale precedente risultante dal conto consuntivo approvato, consente di ritenere legittimo il riferimento al rendiconto dell’esercizio precedente e al bilancio dell’anno di riferimento.
La Sezione conforta tale lettura con i pareri delle Sezioni regionali per la Lombardia (n. 113/2024/PAR) e della stessa Liguria (n. 173/2024/PAR), nonché con la deliberazione n. 19/2021/QMIG della Sezione delle autonomie. La scansione conforme è quindi: approvazione del rendiconto entro il 30 aprile 2024 e del bilancio 2024-2026 entro il 31 dicembre 2023; stanziamento dopo l’approvazione del rendiconto; inserimento nel fondo per il trattamento accessorio 2024 con fissazione degli obiettivi; liquidazione nel 2025, previa verifica dei risultati.
Sul secondo quesito, la Corte esclude la qualificazione come fondi destinati agli investimenti, poiché le risorse provengono da entrate correnti e presentano uno specifico vincolo di destinazione. Esse vanno più propriamente qualificate come entrate vincolate, ai sensi dell’art. 187, comma 3-ter, lett. d), del TUEL, e, ove non impegnate entro l’esercizio di stanziamento, restano economie da entrate vincolate, esposte nel prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione.
Nota della Redazione
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