Controlli interni degli enti locali e necessità di misure per il PNRR (Corte dei Conti Sez. contr. Marche n. 23 del 14.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il sistema dei controlli interni degli enti locali, disciplinato dall’art. 148 del TUEL, deve assicurare l’adeguatezza funzionale e l’effettivo funzionamento delle verifiche di regolarità amministrativa e contabile, di gestione, strategica, sugli equilibri finanziari, sugli organismi partecipati e sulla qualità dei servizi. Il controllo successivo di regolarità non può fondarsi su un campionamento casuale, ma deve orientarsi verso una logica del rischio, presidiando le aree più esposte a irregolarità. L’obbligo di adeguare gli strumenti di controllo alle esigenze di monitoraggio degli interventi finanziati con il PNRR grava su tutti gli enti locali, a prescindere dalla dimensione, quando rivestano il ruolo di soggetti attuatori. La funzione di controllo conserva natura collaborativa, ma resta fermo il potere sanzionatorio delle Sezioni giurisdizionali nei casi di assenza o inadeguatezza degli strumenti adottati.
Il Fatto
La Sezione regionale di controllo per le Marche ha esaminato i referti annuali sul funzionamento del sistema integrato dei controlli interni trasmessi da un Comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, relativi agli esercizi 2020 e 2021. I referti, redatti in forma di questionario secondo le linee guida della Sezione delle Autonomie, avevano evidenziato alcune criticità nell’organizzazione e nell’attuazione delle diverse tipologie di controllo.
La Sezione ha avviato un’istruttoria, chiedendo chiarimenti all’Ente su specifici punti, e ha acquisito le risposte del Segretario generale. Dall’esame congiunto della documentazione è emerso un quadro articolato, dal quale la Sezione ha tratto le proprie valutazioni in ordine all’adeguatezza del sistema e alla necessità di interventi correttivi.
La Motivazione della Corte
La Sezione ricostruisce anzitutto l’evoluzione normativa in materia. Il d.lgs. n. 286/1999 ha avviato il potenziamento delle funzioni di controllo interno degli enti locali, in parallelo alla riduzione dei controlli di legittimità sugli atti. Il d.l. n. 174/2012, convertito con modificazioni, ha poi ridisegnato l’assetto, rendendo più stringenti gli obblighi di verifica e introducendo il controllo sugli equilibri finanziari, sugli organismi partecipati e sulla qualità dei servizi. Il controllo di regolarità amministrativa e contabile, disciplinato dall’art. 147-bis del TUEL, rappresenta il presupposto imprescindibile delle altre forme di verifica.
Quanto alla fase successiva, la Sezione richiama la deliberazione della Sezione delle Autonomie n. 5/SEZAUT/2017/INPR: le tecniche di campionamento assumono un ruolo centrale ai fini del conseguimento delle finalità del controllo. Nel caso esaminato, il controllo successivo è esercitato a campione casuale sul 10% degli atti. La Sezione ritiene necessario il passaggio a una selezione basata su tecniche più sofisticate, che proiettino i controlli nella logica del rischio, tenendo conto anche delle valutazioni effettuate in sede preventiva e delle risultanze del controllo di gestione.
In ordine al controllo di gestione e al controllo strategico, la Sezione riconosce il corretto approccio dell’Ente, ma rileva margini di miglioramento nella concreta attuazione. Il controllo di gestione è finalizzato a implementare la cultura del risultato e a supportare le decisioni della dirigenza; una elaborazione semestrale non può sostituire un costante monitoraggio. Quanto al controllo sulla qualità dei servizi, la Sezione prende atto delle difficoltà legate alla carenza di personale, ma rimarca che le indagini sulla soddisfazione degli utenti devono essere metodiche e continuative, non episodiche.
Il passaggio centrale riguarda l’emergenza sanitaria e i fondi del PNRR. Dal referto emerge la positiva adozione di una riorganizzazione delle procedure, con maggiore digitalizzazione delle attività, e l’istituzione di un’unità di missione PNRR coordinata dal Segretario generale. La Sezione sottolinea però che l’obbligo di adeguare i controlli alle esigenze di monitoraggio degli interventi finanziati riguarda tutti gli enti locali che siano soggetti attuatori. Occorre integrare le verifiche in sede preventiva con le regole contabili speciali del PNRR e ampliare il controllo successivo a tutti gli atti di gestione del PNRR, adottando apposite check list.
La Corte, all’esito del referto, accerta la presenza di un adeguato sistema di controllo preventivo, rileva margini di miglioramento nelle metodologie successive e nella attuazione degli altri controlli, e sottolinea la necessità di avviare i controlli sugli interventi finanziati con il PNRR. Richiede all’Ente di comunicare le iniziative intraprese per superare le criticità riscontrate.
Nota della Redazione
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