Conto giudiziale privo dei versamenti in tesoreria: inammissibile il giudizio di conto (Corte dei Conti Sez. giur. Abruzzo n. 141 del 29.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il conto giudiziale dell’agente contabile della riscossione, previsto dal d.p.r. n. 194/1996 sul modello 21, deve rappresentare in modo completo e distinto il carico, costituito dalle somme riscosse, e lo scarico, costituito dalle somme riversate in tesoreria. L’indicazione delle riscossioni effettuate tramite POS nella colonna “versamento in tesoreria” non è una mera imprecisione formale, ma determina la carenza di un elemento essenziale, poiché rende impossibile la verifica dell’effettivo trasferimento dei fondi all’ente. Ne consegue l’inammissibilità del giudizio di conto, non potendo il giudice supplire alle omissioni del contabile né ricostruire autonomamente la gestione, con obbligo di nuovo deposito del conto.
Il Fatto
Un agente contabile di un Comune, incaricato della riscossione della TARI per l’esercizio finanziario 2021, depositava il conto giudiziale della propria gestione. Il magistrato relatore, con relazione di irregolarità, rilevava che il conto era stato reso in difformità dal modello 21 e che nella colonna dei versamenti in tesoreria erano stati indebitamente inclusi gli incassi tramite POS, al posto dei versamenti effettivamente eseguiti.
L’agente contabile si costituiva sostenendo il carattere meramente formale dei rilievi. A suo avviso, le somme riscosse elettronicamente non entrerebbero mai nella sua materiale disponibilità, ma verrebbero accreditate direttamente sul conto di tesoreria dell’ente, con esclusione del maneggio di denaro pubblico. La gestione sarebbe comunque ricostruibile attraverso le scritture dell’ente e non emergerebbe alcun danno erariale; chiedeva quindi il discarico. All’udienza il Pubblico Ministero concludeva per l’inammissibilità del conto e per l’obbligo di ripresentazione. Il Collegio si pronunciava in via preliminare.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dal d.p.r. n. 194/1996, che prevede modelli distinti per l’economo e per l’agente della riscossione. Per quest’ultimo il modello 21 impone l’indicazione delle generalità dell’agente, del periodo di gestione, degli estremi della riscossione e, soprattutto, dei versamenti in tesoreria, con il numero di quietanza e il relativo importo. Il conto deve offrire una rappresentazione sincera e precisa dei fatti di gestione: ogni movimento in entrata deve corrispondere a un movimento in uscita.
I pilastri di tale rappresentazione sono il carico e lo scarico. Il primo è l’ammontare delle somme riscosse e genera il debito dell’agente verso l’erario; il secondo è l’ammontare delle somme riversate alla tesoreria dell’ente ed estingue, in tutto o in parte, quel debito. La loro distinta rappresentazione incarna l’equazione fondamentale che il giudizio di conto è chiamato a verificare, e il principio della prevalenza della sostanza sulla forma non può derogare all’obbligo di completa e idonea rappresentazione.
Il Collegio affronta poi la questione preliminare della riconducibilità degli incassi tramite POS alla gestione contabile. Aderendo all’orientamento prevalente, ritiene che il maneggio di denaro vada inteso in senso ampio e comprenda tutti i crediti dell’amministrazione che il contabile ha l’obbligo di riscuotere, anche quando la riscossione avvenga tramite subagenti, POS o conto corrente postale, con conseguente obbligo di resa del conto. Il versamento mediante bonifico diretto degli utenti è una peculiare modalità di riscossione che non incide sulla titolarità giuridica del munus di agente contabile.
Su questa base il conto viene dichiarato non correttamente strutturato. L’indicazione delle riscossioni tramite POS nella colonna “versamento in tesoreria” costituisce un errore concettuale che rende impossibile la verifica dello scarico: il conto non documenta l’effettivo trasferimento dei fondi all’ente e non consente di evincere se, quando e per quale importo l’agente abbia adempiuto all’obbligo restitutorio. Il vizio è originario e incide sull’esistenza stessa del conto come oggetto del giudizio. Il Collegio richiama la giurisprudenza contabile secondo cui l’ordine di integrazione documentale opera solo quando il conto sia ontologicamente esistente e strutturalmente formato, non quando manchino gli elementi che ne consentono la configurazione giuridica.
Ne deriva l’inammissibilità del giudizio, per difetto dell’oggetto necessario alla verifica giurisdizionale, con necessità di un nuovo deposito del conto. Nulla per le spese, stante la pronuncia in rito.
Nota della Redazione
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