Inammissibile l’appello Inps per carenza di interesse alla perequazione pensionistica (Corte dei Conti Sez. I App. n. 198 del 11.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’appello dell’ente previdenziale avverso la sentenza che abbia riconosciuto la perequazione del trattamento pensionistico per gli anni 2012-2013 è inammissibile per carenza di interesse quando il pagamento sia già avvenuto, poiché l’interesse ad impugnare è imprescindibilmente connesso all’utilità giuridica che dall’eventuale accoglimento possa derivare alla parte che lo propone e non può risolversi nella sola correzione della motivazione. Il giudice territoriale, disattesa la prospettata incostituzionalità delle norme sul blocco perequativo, avrebbe dovuto prendere atto dell’intervenuto pagamento e respingere in parte il ricorso e per il resto dichiararlo inammissibile per difetto di interesse ad agire. L’astratta configurabilità dell’interesse non è sufficiente quando il rischio di indebita duplicazione dei pagamenti resti prospettato in termini generici e ipotetici.
Il Fatto
Un pensionato, ex dipendente pubblico, agiva in via collettiva davanti alla Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Campania per ottenere l’aumento perequativo dei ratei di pensione degli anni 2012 e 2013, in applicazione della sentenza della Corte costituzionale n. 70 del 2015, che aveva dichiarato illegittimo il blocco degli aumenti disposto dall’art. 24, comma 25, del d.l. n. 201/2011, convertito in legge n. 214/2011.
Il giudice di prime cure, separata la posizione del ricorrente e disattesa la richiesta di rimessione alla Corte costituzionale, accoglieva il ricorso e accertava il diritto alla rivalutazione secondo le percentuali dell’art. 25-bis del d.l. n. 65/2015. Nel corso del giudizio il ricorrente decedeva. L’Inps proponeva appello, dolendosi della mancata pronuncia sull’interruzione del giudizio e dell’omessa valutazione dell’avvenuto pagamento.
La Motivazione della Corte
Preliminarmente la Sezione dichiara la contumacia degli eredi dell’originario ricorrente, non costituitisi malgrado la regolarità delle notifiche disposte con ordinanza istruttoria.
Nel merito la Corte concentra l’esame sul secondo motivo, con il quale l’Inps deduce che il giudice territoriale non avrebbe tenuto conto dell’avvenuto pagamento della perequazione spettante per gli anni 2012-2013, comprovato dal cedolino di pensione e mai contestato dal ricorrente, che sarebbe stato privo di interesse all’azione.
Il Collegio richiama il più recente orientamento della Sezione, che in analoga fattispecie ha ritenuto l’appello inammissibile per carenza di interesse ad impugnare. Rileva che il giudice territoriale, disattesa la questione di costituzionalità già risolta dalla Corte costituzionale con sentenza n. 250/2017, avrebbe dovuto prendere atto del pagamento intervenuto in attuazione delle stesse norme e respingere il ricorso quanto alla pretesa incostituzionalità e per il resto dichiararlo inammissibile per difetto di interesse ad agire.
La Sezione riconosce che l’errore del primo giudice avrebbe astrattamente posto l’ente nell’alternativa tra appellare la decisione o attendere il passaggio in giudicato e proporre revocazione straordinaria ex art. 202, comma 1, lett. f), c.g.c., non essendosi il giudice pronunciato su un punto decisivo. Sul piano astratto l’interesse ad appellare sussisterebbe, poiché il giudicato copre il dedotto e il deducibile e non consentirebbe al debitore che ha pagato di paralizzare l’actio iudicati, non trattandosi di fatto sopravvenuto al giudicato.
Tuttavia, con approccio sostanzialistico, la Corte esclude l’interesse in concreto: il presupposto della lesione non emerge, poiché il giudice di prime cure ha riconosciuto un diritto senz’altro spettante, come confermato dallo spontaneo pagamento, mentre l’Inps ha prospettato in termini generici il rischio di duplicazione. A ciò si aggiunge il principio dell’abuso del processo, che imporrebbe di sanzionare un’eventuale futura domanda esecutiva volta a far lievitare indebitamente il credito già adempiuto, in violazione dell’art. 1175 cod. civ. La sentenza di primo grado è dunque confermata e l’appello dichiarato inammissibile.
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Nota della Redazione
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