Controlli interni enti locali: parziale adeguatezza e obbligo di correzione (Corte dei Conti Sez. contr. Sicilia n. 137 del 21.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il referto annuale sul funzionamento del sistema integrato dei controlli interni, previsto dall’art. 148 TUEL, integra il quadro informativo a disposizione della Sezione regionale di controllo e concorre alla verifica della legittimità e regolarità della gestione dell’ente locale. Il controllo di qualità e il controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile costituiscono presidi essenziali del sistema, sicché la loro parziale inadeguatezza non consente di ritenerne adeguato il funzionamento complessivo. In presenza di criticità strutturali, la Sezione accerta la parziale adeguatezza del sistema e invita l’ente, richiamando l’attenzione del Segretario generale, ad adottare le iniziative necessarie al superamento delle debolezze riscontrate. L’ente è tenuto a comunicare alla Sezione le misure correttive intraprese.
Il Fatto
La Città Metropolitana di Messina ha trasmesso il referto annuale sul funzionamento del sistema integrato dei controlli interni per l’esercizio 2023, redatto secondo le linee guida approvate dalla Sezione delle autonomie con la deliberazione n. 2/SEZAUT/2024/INPR. Il referto è stato inviato dal Sindaco Metropolitano il 09.04.2024.
Con la precedente deliberazione n. 19/2024/VSGC del 6 febbraio 2024, la Sezione aveva già evidenziato criticità per gli anni 2020 e 2021, invitando l’ente a rafforzare il controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile, ad adottare la carta dei servizi e a implementare il monitoraggio delle misure del PNRR. Poiché l’esercizio 2023 era già in corso, l’ente non ha potuto adottare le misure conseguenziali, che saranno valutate nel successivo referto.
La Motivazione della Corte
La Sezione ricostruisce preliminarmente la funzione del referto ex art. 148 TUEL, che i Comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, le Città Metropolitane e le Province devono redigere a dimostrazione dell’adeguatezza ed efficacia dei controlli interni. Il referto costituisce strumento ricognitivo che completa il controllo sui bilanci e porta a conoscenza delle irregolarità emerse dagli organi di controllo interno.
Richiamando la deliberazione n. 22/SEZAUT/2019/INPR, la Corte ribadisce che il sistema dei controlli interni è il contrappeso dell’autonomia territoriale e presidio della sana gestione. Il loro mancato esercizio riduce il presidio sugli equilibri di bilancio, altera i processi decisionali e aumenta il rischio di manipolazioni contabili, impedendo al controllore esterno di fare affidamento sulla rendicontazione dell’ente.
Nel merito, l’ente ha approvato il regolamento dei controlli interni con deliberazione commissariale n. 3 del 28.03.2023 e ha dichiarato di esercitare il sistema in conformità alle singole tipologie. Tuttavia i rapporti tra report previsti e prodotti mostrano che il controllo strategico e quello sulla qualità dei servizi non hanno prodotto alcun report; il controllo di gestione e quello sugli organismi partecipati hanno prodotto un report ciascuno senza avviare azioni correttive, così come il controllo sugli equilibri finanziari (due report, zero correttivi).
Per il controllo di regolarità amministrativa e contabile, la Sezione rileva che gli esiti del controllo preventivo di regolarità contabile non hanno influito sulle modalità di estrazione degli atti da sottoporre a verifica successiva. Su 5.415 atti emanati, ne sono stati esaminati 282, con 6 irregolarità di cui 3 sanate. L’ente non ha effettuato le verifiche sulle attestazioni dei pagamenti tardivi ex art. 41 d.l. n. 66/2014. Il sistema è idoneo, ma il collegamento tra controllo preventivo e successivo resta carente.
Quanto al controllo di qualità, l’ente ha adottato la carta dei servizi, ha svolto analisi sulla qualità effettiva e indagini di customer satisfaction, ma non ha effettuato confronti sistematici (benchmarking) con i livelli di qualità di altre amministrazioni. Il controllo strategico è stato ritenuto adeguato in ragione della struttura organizzativa ridotta. Il controllo sugli equilibri finanziari, quello di gestione, quello sugli organismi partecipati e quello sulle risorse del PNRR risultano complessivamente adeguati.
All’esito, la Sezione accerta la parziale adeguatezza del sistema dei controlli interni e invita l’ente a far sì che gli esiti del controllo preventivo incidano sull’estrazione del campione successivo e a effettuare il benchmarking. Dispone che il Segretario generale comunichi le iniziative intraprese.
Nota della Redazione
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