Conto giudiziale improcedibile se reso da soggetto privo di investitura (Corte dei Conti Sez. giur. Bolzano n. 77 del 26.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il consegnatario dei titoli azionari e delle quote di partecipazione degli enti locali va individuato non in chi ne ha la disponibilità materiale, bensì in chi ne ha la disponibilità giuridica, esercitando per legge o per delega i poteri dell’azionista. In mancanza della nomina di uno o più dirigenti cui affidare la gestione delle partecipazioni, la veste di agente contabile spetta al Sindaco, quale organo di vertice dell’amministrazione. Ne consegue che il conto giudiziale reso da un soggetto privo di formale investitura e di specifiche competenze in materia di gestione e controllo delle partecipazioni è improcedibile. Il giudizio di conto, inoltre, non si esaurisce nella descrizione dei titoli: richiede la documentazione delle modalità di esercizio della gestione e di applicazione delle direttive impartite, la completezza delle partecipazioni detenute e la valorizzazione secondo il criterio del patrimonio netto, e non secondo il valore nominale.
Il Fatto
Il magistrato designato all’esame del conto giudiziale delle partecipazioni societarie di un Comune, per l’esercizio 2023, ha rimesso gli atti al Collegio ai sensi degli artt. 145 e 147 cod. giust. contabile, segnalando plurimi profili di irregolarità. Il conto risultava sottoscritto dal responsabile del Servizio finanziario dell’ente, in assenza di un formale provvedimento di nomina a consegnatario.
Venivano contestate, altresì, l’omessa redazione di una dettagliata relazione sulla gestione, l’esposizione delle partecipazioni al valore nominale anziché al patrimonio netto e la mancata corrispondenza tra l’elenco delle partecipazioni indicato nel conto e quello contenuto nella deliberazione consiliare di revisione periodica. Il Procuratore regionale, condividendo le perplessità, ha chiesto dichiararsi in via preliminare improcedibile e nel merito irregolare il conto. L’ente ha replicato sostenendo la regolarità del rendiconto e invocando il principio di prudenza.
La Motivazione della Corte
La questione preliminare attiene alla procedibilità di un conto giudiziale relativo a titoli azionari reso da un soggetto diverso dal legale rappresentante dell’ente e privo di investitura formale. Il Collegio richiama la giurisprudenza contabile secondo cui il consegnatario dei titoli e delle quote è individuato in chi ne ha la disponibilità giuridica, esercitando i poteri dell’azionista, e non in chi ne ha la mera detenzione materiale.
L’agente contabile consegnatario di azioni svolge, infatti, un’attività di gestione e non di mera detenzione: rappresenta l’ente nelle riunioni societarie ed esercita, in proprio o per delega, i diritti connessi alla partecipazione. In mancanza della nomina di dirigenti cui affidare la gestione delle partecipazioni, la veste di agente contabile assume il Sindaco, quale organo di vertice dell’amministrazione, come confermato dall’art. 9 d.lgs. n. 175 del 2016.
Nel merito, il conto deve contenere non solo la descrizione dei titoli e la loro consistenza in quantità e valore all’inizio e alla fine dell’esercizio, ma anche le modalità di esercizio della gestione e le modalità di applicazione delle direttive impartite dai titolari delle partecipazioni pubbliche. Deve inoltre riportare tutte le partecipazioni societarie detenute dall’ente, essere corredato da una dettagliata relazione sulla gestione ed esporre i valori aggiornati secondo il criterio del patrimonio netto, per garantire un’esposizione contabile veritiera e trasparente.
Le giustificazioni dell’ente non superano tali rilievi: il riferimento al principio di prudenza e alla coincidenza con valori inferiori non sana l’adozione del criterio del valore nominale, né l’assenza di una formale investitura. In conclusione, il Collegio dichiara improcedibile il conto giudiziale delle azioni dell’ente per l’esercizio 2023, nulla disponendo per le spese.
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Nota della Redazione
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