Improcedibile il giudizio di conto del consegnatario per solo debito di vigilanza (Corte dei Conti Sez. giur. Abruzzo n. 102 del 16.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il consegnatario di beni mobili degli enti locali che sia gravato da un mero debito di vigilanza, e non da un debito di custodia, non assume la qualifica di agente contabile e non è tenuto alla resa del conto giudiziale. Ai sensi dell’art. 32 del R.D. n. 827 del 1924 non devono rendere il conto giudiziale coloro che hanno in consegna mobili di ufficio per solo debito di vigilanza o presso i quali si trovino oggetti di cui debba farsi uso per il servizio dell’ufficio. Solo qualora la giacenza ecceda la ragionevole necessità di funzionamento dell’unità si configura una vera gestione contabile, con debito di custodia e obbligo di rendicontazione. Il giudizio di conto promosso nei confronti del consegnatario per sola vigilanza è pertanto improcedibile.

Il Fatto

Il giudizio ha ad oggetto il conto giudiziale reso da un consegnatario di beni mobili di un Comune, con riferimento all’esercizio finanziario 2023. Il magistrato relatore, con relazione depositata nell’aprile 2025, ha prospettato al Collegio criticità in ordine all’ammissibilità, alla procedibilità e all’irregolarità del conto, sia per la natura dei beni rendicontati sia per l’ampiezza della gestione contestata.

Il rilievo centrale riguarda la qualificazione del rapporto: l’atto depositato contiene una generale elencazione di beni mobili iscritti nell’inventario — prevalentemente arredi e strumentazione informatica, ma anche beni di uso comune — per i quali non sarebbe configurabile un debito di custodia in capo al consegnatario. Il convenuto, con memoria difensiva, ha chiesto la dichiarazione di improcedibilità per difetto della qualifica di agente contabile, invocando la distinzione tra vigilanza e custodia.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dall’art. 32 del R.D. n. 827 del 1924, che esclude dall’obbligo di resa del conto giudiziale i consegnatari di mobili di ufficio per solo debito di vigilanza. Richiama altresì l’art. 10 del D.P.R. n. 254/2002, che qualifica consegnatario il funzionario preposto alla gestione e alla conservazione dei beni ricevuti in consegna.

La Corte ricostruisce la distinzione tra le due figure. Il debito di custodia presuppone che il consegnatario gestisca un deposito o un magazzino, alimentato dalla produzione o dall’acquisizione in stock di beni destinati a ricostituire le scorte operative. Il debito di vigilanza connota invece l’attività svolta presso ciascuna articolazione funzionale dell’amministrazione, limitata alla sorveglianza sul corretto impiego dei beni e alla gestione delle scorte operative destinate all’uso immediato.

Secondo il Collegio, solo quando la giacenza presso i singoli uffici ecceda, per qualità o quantità, la ragionevole necessità di assicurare l’ordinario funzionamento dell’unità, essa è finalizzata al continuativo rifornimento e si configura una vera gestione contabile, con debito di custodia e obbligo di resa del conto. I beni di consumo strettamente necessari al funzionamento degli uffici restano esclusi dal conto giudiziale, fermo restando l’obbligo di rendicontazione amministrativa.

Nel caso concreto i beni indicati nelle liste-inventario risultano in uso agli uffici e non custoditi in un deposito. Sotto il profilo formale, la mera elencazione dei beni inventariati non evidenzia la gestione degli stessi in magazzino, in conformità al mod. 24 di cui al D.P.R. n. 194/1996. Lo stesso convenuto ha dichiarato di condividere i rilievi del magistrato istruttore.

Ne consegue che grava sul consegnatario un mero obbligo di vigilanza e non di custodia, con difetto dei presupposti normativi per la resa del conto giudiziale. Il giudizio di conto è dunque dichiarato improcedibile, restando fermo l’obbligo dell’amministrazione di rendere il conto per i beni soggetti a effettiva custodia. Le spese sono compensate ai sensi dell’art. 31, comma 3, del D.lgs. n. 174/2016.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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