Controlli interni degli enti locali: referto annuale e inviti della Sezione regionale (Corte dei Conti Sez. contr. Veneto n. 30 del 12.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il referto annuale che il sindaco e il presidente della provincia redigono ai sensi dell’art. 148 del d. lgs. n. 267/2000 assolve a una funzione ricognitiva del sistema integrato dei controlli interni. Esso integra il quadro informativo della Sezione regionale di controllo e concorre al controllo sulla regolarità e legittimità delle gestioni finanziarie degli enti locali. In presenza di un difetto di gravi criticità, la Sezione non irroga la sanzione pecuniaria prevista dall’art. 148, comma 4, del TUEL, ma rivolge all’amministrazione inviti a migliorare gli strumenti di programmazione e controllo, riservandosi ulteriori verifiche.

Il Fatto

La Provincia di Treviso ha trasmesso alla Sezione regionale di controllo per il Veneto il referto sul funzionamento del sistema integrato dei controlli interni per l’esercizio 2021. Il referto è stato inviato in data 26 gennaio 2023, secondo lo schema approvato dalla Sezione delle Autonomie con la deliberazione n. 16/SEZAUT/2022/INPR.

La Sezione ha esaminato il documento nell’ambito della propria funzione di controllo sulla regolarità e legittimità delle gestioni finanziarie degli enti locali. La questione riguarda l’adeguatezza e l’effettivo funzionamento degli strumenti di controllo interno adottati dall’ente.

La Motivazione della Corte

La Sezione muove dall’art. 148 del d. lgs. n. 267/2000, come novellato dal d.l. n. 174/2012 e dall’art. 33 del d.l. n. 91/2014. La norma impone a comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, città metropolitane e province la redazione di un referto annuale che dimostri l’adeguatezza e l’efficacia dei controlli realizzati nell’esercizio considerato.

Il referto va strutturato secondo le linee guida annuali della Sezione delle Autonomie e trasmesso alla competente Sezione regionale di controllo. Esso integra il quadro informativo a disposizione della Sezione e completa il controllo effettuato ai sensi dei commi 166 e seguenti dell’art. 1 della legge n. 266/2005, portando a conoscenza le irregolarità emerse dagli organi di controllo interno.

La Corte richiama la deliberazione n. 28/SEZAUT/2014/INPR, che ha delineato le finalità del controllo: verifica dell’adeguatezza funzionale del sistema, valutazione della coerenza dei risultati gestionali rispetto agli obiettivi, osservanza dei vincoli normativi, rilevazione degli scostamenti dagli obiettivi di finanza pubblica e consolidamento dei risultati con quelli degli organismi partecipati.

Quanto al quadro sanzionatorio, la Sezione ricorda che l’art. 148, comma 4, del TUEL consente alle Sezioni giurisdizionali regionali di irrogare una sanzione pecuniaria a carico degli amministratori locali nel caso di rilevata assenza o inadeguatezza degli strumenti di controllo interno.

All’esito degli accertamenti, la Sezione accerta allo stato degli atti il difetto di gravi criticità meritevoli di segnalazione. Rivolge pertanto all’amministrazione provinciale una serie di inviti: definire con maggiore puntualità gli strumenti di programmazione e controllo in coerenza con il Piano delle performance; attuare il controllo sugli organismi partecipati nel rispetto del d. lgs. n. 175/2016; estendere la rilevazione sulla qualità dei servizi agli organismi partecipati e coinvolgere gli utenti; aggiornare il Regolamento sui controlli interni; mantenere aggiornato il sito istituzionale. La Sezione si riserva ulteriori controlli e lascia impregiudicata ogni valutazione sull’esito delle verifiche di gestione finanziaria.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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