Controlli interni enti locali: sanzione solo per omessa predisposizione degli strumenti (Corte dei Conti Sez. giur. Sardegna n. 101 del 28.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
La fattispecie sanzionatoria prevista dall’art. 148, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000 deve essere interpretata in senso restrittivo, in ragione del suo carattere punitivo e del principio di tassatività. Essa resta circoscritta alle ipotesi in cui l’assenza o l’inadeguatezza del sistema dei controlli interni dipenda dalla mancata predisposizione degli strumenti e delle metodologie rientranti nella competenza dell’organo politico, non essendo imputabile all’amministratore il deficit gestionale dell’apparato burocratico. Alla condanna degli amministratori si applica il criterio della colpa grave. La carenza di personale e le criticità organizzative dell’ente, pur non escludendo la responsabilità, possono essere valutate ai fini della determinazione della sanzione.

Il Fatto

La vicenda trae origine dal ricorso con cui la Procura regionale ha chiesto l’applicazione della sanzione pecuniaria nei confronti dell’amministratore straordinario di una provincia, ritenuto responsabile, con condotta gravemente colposa, dell’inadeguatezza del sistema dei controlli interni dell’ente per l’esercizio 2019. Le criticità erano state accertate dalla Sezione regionale di controllo con una deliberazione riferita a quell’annualità, che aveva confermato il perdurare di osservazioni già formulate per il 2015.

Il Giudice designato, con decreto n. 1/2025, ha accolto la domanda e irrogato la sanzione di dodici volte la retribuzione mensile lorda. L’amministratore ha proposto opposizione ex art. 135 c.g.c., contestando la sussistenza dell’elemento soggettivo, la riconducibilità delle carenze all’apparato burocratico e l’eccessività della sanzione, sollecitando anche una questione di legittimità costituzionale.

La Motivazione della Corte

La Sezione esamina anzitutto l’eccezione di incostituzionalità, ritenendola manifestamente infondata. La disciplina dei controlli interni e il connesso potere sanzionatorio trovano fondamento nei principi di buon andamento, di responsabilità dei pubblici funzionari, di equilibrio di bilancio e di coordinamento della finanza pubblica. Non si ravvisa alcun contrasto con i parametri evocati, poiché la questione attiene semmai all’accertamento in concreto della natura della funzione svolta dall’amministratore straordinario.

Sul merito, il Collegio ricostruisce il sistema dei controlli interni delineato dal D.Lgs. n. 267/2000, come rimodulato dal D.L. n. 174/2012, soffermandosi sulle singole tipologie di controllo. Richiamando l’art. 147, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000 e l’art. 3, comma 2, D.L. n. 174/2012, la Sezione afferma che la fattispecie sanzionatoria va limitata alle ipotesi in cui gli amministratori abbiano omesso di predisporre gli atti necessari all’espletamento dell’attività di controllo rientranti nella loro competenza, cioè i provvedimenti regolamentari e di programmazione riconducibili al potere di indirizzo politico.

Secondo la Sezione, la stretta interpretazione del dato normativo impone di escludere che la responsabilità possa estendersi alle condotte omissive relative all’attività di vigilanza e riscontro periodico, contrariamente a quanto ritenuto dal Giudice di prime cure. Estendere l’addebito all’attività di controllo svolta in concreto determinerebbe, in assenza di indicazioni tassative, una ipotesi di responsabilità sostanzialmente oggettiva per fatto altrui. Il Collegio richiama sul punto Corte conti, Sez. Sicilia, n. 438/2020.

La Sezione precisa poi che l’accertamento dell’inadeguatezza del sistema è imputabile agli amministratori solo se è dimostrata la colpa grave, aderendo alla giurisprudenza contabile richiamata (Corte conti, Sez. Riunite, n. 12/2007, e altre conformi), secondo cui la limitazione del criterio di imputazione prevista dalla legge n. 20/1994 si applica anche alle fattispecie di tipizzazione sanzionatoria.

Applicando tali canoni al caso concreto, il Collegio conferma che i controlli interni dell’ente sono stati in gran parte assenti e in parte carenti nel 2019: non risultavano attivati il controllo strategico e il controllo sulla qualità dei servizi, mentre solo a fine 2019 è intervenuta la modifica del regolamento. La condotta dell’amministratore, già destinatario di specifici richiami con la deliberazione n. 28/2017/VSGC, integra quindi la colpa grave. Le criticità organizzative e la carenza di personale, pur non escludendo la responsabilità, inducono tuttavia il Collegio a rideterminare la sanzione nella misura minima di cinque volte la retribuzione mensile lorda, pari a euro 35.772,05, con compensazione delle spese per parziale soccombenza reciproca.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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