Estinzione del giudizio di conto per decorso del termine quinquennale (Corte dei Conti Sez. giur. Veneto n. 164 del 27.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di conto, il termine quinquennale previsto dall’art. 150, comma 1, cod. giust. cont. decorre dal perfezionamento del deposito del conto e ha natura decadenziale sostanziale, con effetti processuali, non prescrizionale. Esso si applica a tutti i conti presentati successivamente al 7 ottobre 2016 e si interrompe solo con gli atti tassativamente indicati dalla norma. L’effetto estintivo si produce automaticamente per il solo decorso del tempo, è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado e non richiede istanza di parte. Le disfunzioni tecniche e organizzative del sistema informativo della Corte, non imputabili all’agente contabile, non possono pregiudicare la posizione di quest’ultimo né l’affidamento sul termine decadenziale.

Il Fatto

La vicenda riguarda il rendiconto di un agente contabile di una università, relativo all’esercizio 2017. Il conto era stato incluso in una resa cumulativa e acquisito ai sistemi informativi della Corte in data 3 dicembre 2019; in mancanza della sottoscrizione dell’agente, il magistrato istruttore aveva disposto la separazione d’ufficio e ipotizzato la compilazione d’ufficio.

Con relazione di irregolarità, il magistrato istruttore aveva rilevato l’assenza dei presupposti di procedibilità e, in subordine, la non regolarità della gestione, concludendo per il discarico solo in via gradata. L’agente ha eccepito in via pregiudiziale l’estinzione del giudizio per decorso del termine, sostenendo che il deposito era avvenuto via PEC il 17 luglio 2018. La questione centrale è dunque la data da cui far decorrere il termine quinquennale.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dal quadro normativo applicabile ratione temporis. Prima dell’attivazione del sistema SIRECO, il deposito dei conti era disciplinato dal D.P. n. 98 del 20 ottobre 2015, che attribuiva piena validità giuridico-probatoria agli atti trasmessi via PEC, con perfezionamento, per il mittente, alla generazione della ricevuta di accettazione. La Segreteria era tenuta a confermare la presa in carico e ad attribuire il numero di protocollo entro il giorno lavorativo successivo.

Dagli atti emerge che l’invio del conto era avvenuto per PEC il 17 luglio 2018 e che la presa in carico non si era mai formalmente perfezionata a causa di disfunzioni legate all’avvio del nuovo applicativo. L’acquisizione al sistema informatico si era realizzata solo il 3 dicembre 2019, all’esito del reinvio del medesimo conto.

Il Collegio afferma che il termine decadenziale deve decorrere dal formale e corretto deposito del conto. Poiché l’invio con PEC era conforme alla normativa allora vigente, e poiché le disfunzioni operative non sono opponibili all’agente, la data rilevante è individuata nel primo giorno lavorativo successivo all’invio, e quindi nel 18 luglio 2018.

Quanto al successivo invio tramite SIRECO, avvenuto in fase di transizione e in assenza di puntuale disciplina, il Collegio esclude ogni valenza interruttiva o novativa. L’art. 150 cod. giust. cont. individua tassativamente gli atti interruttivi: il deposito della relazione di cui all’art. 145, comma 4, cod. giust. cont. e le contestazioni con istanza di fissazione d’udienza. Riconoscere al reiterato deposito l’effetto di una nuova costituzione equivarrebbe a introdurre una causa di interruzione non prevista.

La relazione è stata depositata il 3 dicembre 2024, oltre il termine quinquennale. Il giudizio deve dunque ritenersi estinto, con effetto prodotto ex lege. Il Collegio respinge infine l’istanza di oscuramento dei dati, per difetto di motivazione e per l’assenza di dati sensibili.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *