Controlli interni enti locali adeguatezza sistema e obblighi PNRR (Corte dei Conti Sez. contr. Marche n. 158 del 10.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il referto annuale previsto dall’art. 148 del d.lgs. n. 267/2000 integra il quadro informativo della Sezione regionale di controllo ed è funzionale all’esame della regolarità e legittimità delle gestioni finanziarie dell’ente locale. Il controllo di regolarità amministrativa e contabile deve fondarsi su tecniche di campionamento non meramente casuali, ma orientate al rischio potenziale di irregolarità, valorizzando le risultanze del controllo preventivo e del controllo di gestione. L’adempimento formale del quadro regolamentare non esaurisce l’obbligo di effettivo funzionamento del sistema dei controlli interni, che richiede report analitici, tempestivi e cadenzati. Gli enti attuatori di interventi finanziati con il PNRR devono adeguare l’organizzazione dei controlli, integrando le verifiche amministrativo-contabili con specifiche procedure anti-frode e con il monitoraggio di target e milestone.
Il Fatto
La Sezione regionale di controllo per le Marche ha esaminato i referti sul funzionamento del sistema dei controlli interni trasmessi da un Comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, relativi agli esercizi 2020 e 2021. Dopo l’analisi dei questionari, la Sezione ha rilevato criticità nell’organizzazione e nell’attuazione dei controlli e ha richiesto chiarimenti all’ente con nota istruttoria. L’ente ha risposto rappresentando le difficoltà organizzative legate alla carenza di personale, alla pandemia da Covid-19 e all’incremento degli adempimenti normativi.
La questione sottoposta alla Sezione riguarda l’adeguatezza del sistema integrato dei controlli interni e l’individuazione di margini di miglioramento, con particolare attenzione all’attivazione dei controlli sugli interventi finanziati dal PNRR, di cui l’ente risulta soggetto attuatore.
La Motivazione della Corte
La Sezione ricostruisce il quadro normativo dei controlli interni a partire dal d.lgs. n. 286/1999 e dalle modifiche introdotte dal d.l. n. 174/2012, convertito con legge n. 213/2012. L’art. 147 del TUEL definisce le tipologie di controllo — regolarità amministrativa e contabile, gestione, strategico, equilibri finanziari, organismi partecipati e qualità dei servizi — mentre l’art. 148 del TUEL impone al Sindaco la redazione di un referto annuale strutturato in forma di questionario.
Quanto al controllo di regolarità amministrativa e contabile, la Sezione rileva che la fase preventiva è stata esercitata correttamente, ma ritiene necessario il passaggio a modalità di selezione del campione basate su tecniche più sofisticate. Il campionamento deve proiettarsi nella logica del rischio, presidiando in modo non casuale le aree più esposte a irregolarità, anche in prospettiva ciclica e tenendo conto delle verifiche degli esercizi precedenti. In tal senso richiama la deliberazione della Sezione delle Autonomie n. 5/SEZAUT/2017/INPR, che sottolinea la centralità delle tecniche di campionamento e dello stretto monitoraggio delle direttive impartite ai servizi.
Con riferimento al controllo di gestione e al controllo strategico, pur riconoscendo il corretto approccio dell’ente, la Sezione ravvisa ulteriori margini di miglioramento. L’elaborazione semestrale dei report non può sostituire un monitoraggio costante dell’attuazione di obiettivi e programmi. I referti dovrebbero essere approvati con apposite deliberazioni e strutturati su un più accurato livello di analisi dei processi e delle responsabilità per area o servizio. Richiama, sul punto, la deliberazione della Sezione regionale per l’Emilia-Romagna n. 29/2021/VSGC.
In merito al controllo sugli equilibri finanziari e al controllo sugli organismi partecipati, la Sezione prende atto del corretto approccio, invitando l’ente a implementare i flussi informativi e a strutturare il controllo tramite un idoneo sistema di indicatori. Quanto al controllo sulla qualità dei servizi, richiede verifiche di gradimento non episodiche ma metodiche e cadenzate, al fine di evitare apprezzamenti autoreferenziali.
Sui controlli riferiti all’emergenza sanitaria Covid-19 e al lavoro agile, emerge la mancata modifica dell’organizzazione dei controlli a fronte della pandemia. Quanto al PNRR, la Sezione rileva la necessità di avviare controlli specifici e di costruire una governance locale che coordini ufficio finanziario, ufficio tecnico e segretario comunale, con procedure di verifica su corretta perimetrazione contabile, tracciabilità dei flussi, conflitti di interesse e divieto di doppio finanziamento.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.