Annullamento ex tunc e interessi legali sugli incentivi negati dal GSE (TAR Lazio n. 1239 del 21.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Le sentenze di annullamento pronunciate dal giudice amministrativo hanno efficacia ex tunc e producono un effetto ripristinatorio pieno: la parte che ha visto riconoscere la propria pretesa va posta nella condizione in cui si sarebbe trovata se l’amministrazione avesse provveduto legittimamente sin dall’origine. Ove il bene della vita consista in una somma di denaro, la pretesa spetta a far data dal tempo in cui avrebbe dovuto essere corrisposta in presenza di un provvedimento legittimo. Il danno da ritardato pagamento di un’obbligazione pecuniaria è in linea di principio ristorato dagli interessi legali ai sensi dell’art. 1224, comma 1, cod. civ., decorrenti dalle singole scadenze. La costituzione in mora è superflua quando, per l’efficacia dei provvedimenti negativi, il creditore non avrebbe potuto ottenere il pagamento; la domanda giudiziale di annullamento equivale, a tali fini, all’atto di costituzione in mora.

Il Fatto

Nel 2012 il GSE annullava la qualifica di impianto alimentato da fonti rinnovabili di un impianto eolico, già riconosciuta nel 2009, con conseguente restituzione degli incentivi percepiti. Il provvedimento di decadenza veniva impugnato senza successo dinanzi al TAR e la decisione era confermata in appello.

Nel 2013 la società presentava una nuova richiesta di qualifica per il medesimo impianto. Il GSE comunicava i motivi ostativi e poi emanava il diniego, impugnato dalla società. Con sentenza del 2020 il TAR respingeva il ricorso; il Consiglio di Stato, in riforma, annullava il diniego nel 2023. A seguito dell’annullamento il Gestore pagava oltre 1.700.000 euro. La società adiva allora il TAR per ottenere interessi legali, moratori, compensativi, rivalutazione monetaria e il rilascio delle garanzie di origine.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva anzitutto che il GSE ha corrisposto somme a titolo di incentivi spettanti, non di risarcimento. Si tratta dunque di un debito di valuta, avente ad oggetto sin dall’origine una somma di denaro, e non di un debito di valore come sostenuto dalla ricorrente. Il pregiudizio lamentato è quindi un danno da ritardato pagamento, che l’art. 1224, comma 1, cod. civ. considera ristorato dalla corresponsione degli interessi legali.

Il Gestore eccepiva la mancata costituzione in mora e, in subordine, una decorrenza degli interessi dalla pubblicazione delle sentenze del 2023. L’eccezione è respinta: le sentenze di annullamento hanno efficacia ex tunc e impongono di ricollocare la parte nella medesima condizione in cui si sarebbe trovata in presenza di un provvedimento legittimo. Diversamente, la tutela giurisdizionale difetterebbe dei requisiti di pienezza ed effettività imposti dall’art. 1 cod. proc. amm., andando la durata del processo a discapito di chi ha ragione.

Quanto alla mora, il Collegio osserva che la sua costituzione sarebbe stata priva di utilità, perché finché i provvedimenti negativi restavano efficaci la ricorrente non avrebbe potuto ottenere il pagamento. L’unica condotta doverosa era adire il giudice amministrativo per ottenerne l’annullamento: la domanda di annullamento equivale, a questi fini, a un atto di costituzione in mora. Una volta riconosciuto il bene della vita, l’effetto ripristinatorio impone la spettanza della somma dal tempo in cui avrebbe dovuto essere corrisposta.

Ne segue che gli interessi legali decorrono dalle singole scadenze in cui il GSE avrebbe dovuto versare gli incentivi. Il Collegio esclude però la decorrenza per il periodo 2010-2012, essendo il ritardo imputabile alla stessa ricorrente, come accertato dalla pronuncia del 2014 confermata in appello. Gli interessi relativi al 2011 e 2012 vengono così rideterminati, con conseguente ricalcolo del totale in 111.810,85 euro.

Il Collegio riconosce inoltre il diritto al rilascio delle garanzie di origine di cui all’art. 11 d.lgs. n. 387/2003, in forza dell’efficacia retroattiva del giudicato di annullamento e in assenza di contestazioni. Respinge invece la domanda di maggior danno, non provato né allegato, come richiesto dall’art. 1224, comma 2, cod. civ., con assorbimento di ogni valutazione sull’elemento soggettivo. Le spese sono compensate per l’accoglimento solo parziale.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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