Estinzione del giudizio per rinuncia e non applicabilità del raddoppio del contributo unificato (Cass. civ. Sez. 1 n. 6676 del 20.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La rinuncia agli atti del giudizio, sottoscritta dalla parte personalmente e depositata prima della decisione, determina l’estinzione del processo senza bisogno di una pronuncia nel merito. Il raddoppio del contributo unificato previsto dall’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 non si applica in caso di estinzione per rinuncia, poiché la norma contempla solo i casi di rigetto dell’impugnazione, di declaratoria di inammissibilità o di improcedibilità. Trattandosi di una misura eccezionale e lato sensu sanzionatoria, la disposizione è di stretta interpretazione e non è suscettibile di applicazione estensiva o analogica.
Il Fatto
La società, successivamente dichiarata estinta, aveva proposto istanza ex art. 108, primo comma, l. fall. di sospensione delle operazioni di liquidazione di beni mobili, deducendo di averli acquistati dal precedente aggiudicatario, poi decaduto per mancato asporto dei beni. Il Tribunale di Larino rigettava il reclamo, confermando il decreto del Giudice Delegato, e la società proponeva ricorso per cassazione, affidato a tre motivi; il fallimento non si costituiva nel giudizio di legittimità.
La Motivazione della Corte
La Corte ha rilevato che la società ricorrente ha depositato, in data 6 febbraio 2026, una rinuncia agli atti del giudizio sottoscritta personalmente dalla parte. Il processo, pertanto, va dichiarato estinto.
Quanto al regime delle spese e degli oneri processuali, la Corte ha escluso che nella fattispecie possa trovare applicazione il meccanismo del raddoppio del contributo unificato previsto dall’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002. La norma, infatti, opera nei soli casi di rigetto dell’impugnazione o di declaratoria di inammissibilità o improcedibilità della stessa.
L’ipotesi dell’estinzione del giudizio per rinuncia non rientra in alcuna di queste fattispecie. Trattandosi di una misura eccezionale, con natura lato sensu sanzionatoria, la disposizione è di stretta interpretazione e non può essere applicata in via estensiva o analogica, come affermato dai precedenti citati (Cass. n. 34025/2023; Cass. n. 23175/2015; Cass. n. 13636/2015). La Corte ha quindi dichiarato estinto il giudizio.
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Nota della Redazione
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