Indennizzo ex lege Pinto non riducibile per la pluralità di creditori nella procedura fallimentare (Cass. civ. Sez. 2 n. 12076 del 30.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di equa riparazione per l’irragionevole durata del processo, la riduzione dell’indennizzo prevista dall’art. 2-bis, comma 1-bis, l. n. 89/2001 — applicabile quando le parti del processo presupposto sono più di dieci o più di cinquanta — non può essere estesa alla procedura concorsuale. La lettura comparata di tale norma con il comma 2-bis dell’art. 2 della stessa legge impone di attribuire un differente significato alle parole “processo” e “procedura concorsuale”. Mentre nel giudizio di cognizione la compresenza di numerose parti è evenienza infrequente, nelle procedure concorsuali la pluralità di creditori è ipotesi fisiologica e ordinaria. L’estensione della riduzione produrrebbe un effetto distorsivo, con implicita e casuale penalizzazione del creditore ammesso al passivo rispetto al soggetto che partecipi a un ordinario processo di cognizione.
Il Fatto
La società, creditrice ammessa al passivo del fallimento di una società in accomandita semplice dichiarato nel 1991 e chiuso soltanto nell’ottobre 2021, aveva proposto domanda di indennizzo ai sensi della l. n. 89/2001 dinanzi alla Corte d’Appello di L’Aquila per l’irragionevole durata della procedura. Il Consigliere delegato aveva accolto la domanda, riducendo però l’indennizzo da € 450,00 a € 270,00 per anno di ritardo, in ragione del numero di creditori ammessi al passivo, superiore a cinquanta, ai sensi dell’art. 2-bis, comma 1-bis, l. n. 89/2001.
La società aveva proposto opposizione, contestando l’applicabilità della riduzione ai procedimenti concorsuali. La Corte d’Appello aveva confermato il decreto, riconoscendo espressamente di adottare un’interpretazione difforme dall’orientamento consolidato della Cassazione. Avverso tale decreto la società ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo la violazione dell’art. 2-bis, comma 1-bis, l. n. 89/2001 in relazione all’art. 6, paragrafo 1, CEDU e all’art. 1 del Primo Protocollo addizionale.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha ritenuto il motivo fondato. Il collegio ha richiamato il consolidato orientamento di legittimità secondo cui la lettura comparata del comma 1-bis dell’art. 2-bis e del comma 2-bis dell’art. 2 della legge n. 89/2001 impone di attribuire un significato differente alle nozioni di “processo” e “procedura concorsuale”. La norma che consente la diminuzione dell’indennizzo fino al 20 o al 40 per cento è espressamente riferita alle “parti del processo”, sicché non può essere estesa alla procedura concorsuale.
Tale conclusione è confermata dall’interpretazione sistematica: nel procedimento di cognizione la presenza di più di cinquanta parti costituisce evenienza rara, mentre nelle procedure concorsuali la compresenza di una pluralità di creditori rappresenta l’ipotesi fisiologica e ordinaria. L’applicazione della riduzione produrrebbe quindi un effetto distorsivo, penalizzando in modo implicito e casuale il creditore ammesso al passivo rispetto al partecipante a un ordinario giudizio di cognizione.
La Corte ha precisato che non assume rilievo la circostanza che i creditori insinuati al passivo siano in numero superiore a cinquanta, essendo la riduzione inapplicabile alla procedura concorsuale. Le argomentazioni svolte dalla Corte territoriale per giustificare il proprio diverso orientamento non sono state ritenute idonee a determinare un mutamento della giurisprudenza di legittimità. La violazione di legge è stata giudicata palese, con conseguente cassazione con rinvio alla Corte d’Appello di L’Aquila, in diversa composizione, affinché riesamini il merito uniformandosi al principio di diritto enunciato.
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Nota della Redazione
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