Danno erariale indiretto: rileva il pagamento, non il giudicato civile (Corte dei Conti Sez. giur. Sicilia n. 149 del 20.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel danno erariale indiretto l’azione di responsabilità è proponibile senza attendere il passaggio in giudicato della sentenza civile che ha condannato l’amministrazione. Il dies a quo della prescrizione coincide con l’emissione del titolo di pagamento in favore del terzo danneggiato, momento in cui il depauperamento patrimoniale assume i caratteri della concretezza, attualità e irreversibilità. La definitività del giudizio civile non è richiesta da alcuna norma. Nel merito, la colpa grave del dirigente non può essere desunta dalla sola violazione di un divieto di legge: occorre una valutazione prognostica ex ante che tenga conto del contesto organizzativo e funzionale in cui l’agente ha operato. Il grado di colpevolezza richiesto è tanto più elevato quanto minore è la funzionalità complessiva della realtà organizzativa.
Il Fatto
La Procura regionale ha citato in giudizio il direttore di un Centro per l’impiego, contestandogli di avere attribuito a un dipendente, per un quadriennio e in modo continuativo, mansioni superiori di natura dirigenziale. Il Giudice del lavoro del Tribunale di Siracusa, con sentenza n. 14/2022, aveva qualificato come dirigenziali le mansioni svolte di fatto e condannato l’amministrazione regionale al pagamento di differenze retributive per 155.081,02 euro.
La Procura ha chiesto la condanna del dirigente al pagamento di 77.540,51 euro, oltre rivalutazione e interessi, quale metà dell’esborso, imputandogli la violazione del divieto di adibire il dipendente a mansioni superiori e una colpa grave aggravata dalla reiterazione della condotta. Il convenuto si è difeso eccependo il difetto di giudicato civile e deducendo una condizione di grave carenza di dirigenti.
La Motivazione della Corte
In via preliminare il Collegio ha respinto l’eccezione di improponibilità fondata sull’assenza di giudicato civile. La sentenza del Tribunale di Siracusa era stata appellata e la difesa sosteneva che il danno indiretto non fosse ancora attuale.
La Corte ha richiamato l’orientamento delle Sezioni Riunite n. 14 del 2011, che distingue il perfezionamento dell’obbligazione risarcitoria dall’insorgenza del danno erariale. Ai sensi dell’art. 2935 c.c., la prescrizione decorre dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere: per il danno indiretto, dalla data di emissione del titolo di pagamento al terzo, quando il depauperamento diventa concreto e irreversibile.
Il Collegio ha poi osservato che la giurisprudenza contabile ha rivalutato la questione, ritenendo idonea e sufficiente la sola sentenza provvisoriamente esecutiva e il relativo pagamento. La Regione aveva effettivamente versato l’importo in favore del dipendente: è quindi irrilevante che la sentenza civile non sia passata in giudicato.
Nel merito, la Corte ha escluso la colpa grave. Ha richiamato le Sezioni Riunite n. 66 del 1997, secondo cui tra i parametri oggettivi che escludono la colpa grave rileva il livello di funzionalità dell’organizzazione. Non ogni comportamento censurabile configura colpa grave, ma solo quello connotato da inescusabile negligenza.
La valutazione prognostica ex ante ha valorizzato il contesto: la grave carenza di figure dirigenziali, non contestata dalla Procura e ammessa dalla stessa sentenza civile, che aveva costretto il convenuto a reggere tre unità operative e numerose sedi periferiche. In tale quadro, la delega di funzioni ai funzionari direttivi è apparsa condotta necessaria per garantire la continuità dell’attività amministrativa.
La Corte ha quindi assolto il convenuto e condannato la Regione siciliana alle spese di giudizio, quantificate in 4.815,00 euro.
Nota della Redazione
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