Squilibrio economico delle aziende sanitarie e obblighi di riequilibrio della Regione (Corte dei Conti Sez. contr. Toscana n. 94 del 21.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel controllo sulla gestione finanziaria degli enti del Servizio sanitario nazionale, la Sezione regionale della Corte dei conti accerta gli squilibri economico-finanziari e le irregolarità del bilancio d’esercizio e ne impone la rimozione. Il riscontro del superamento dei limiti di indebitamento e di spesa e il mancato conseguimento degli obiettivi fissati dalla Regione configurano irregolarità gestionali riferibili anche alle singole aziende. La tardiva adozione e approvazione del bilancio di esercizio e del bilancio economico di previsione integra autonoma violazione dei termini di legge. All’accertamento segue l’ordine, per l’Azienda e per la Regione, di adottare i provvedimenti idonei a rimuovere le criticità, con riserva di verificarne l’efficacia nei controlli successivi.

Il Fatto

La Sezione regionale di controllo per la Toscana ha esaminato la relazione del Collegio sindacale sul bilancio d’esercizio 2023 di un’azienda ospedaliero-universitaria, unitamente alla documentazione acquisita in istruttoria. Sono emerse criticità attinenti alla gestione economica e finanziaria dell’ente e al conseguimento degli obiettivi di riduzione della spesa, con coinvolgimento della Regione per le funzioni spettanti sul servizio sanitario regionale.

Il magistrato istruttore ha deferito la questione alla valutazione collegiale. L’Azienda ha depositato una memoria di chiarimenti; in adunanza sono intervenuti i rappresentanti dell’Azienda e della Regione. La Sezione ha accertato i profili di criticità e ha rivolto all’Azienda e alla Regione gli ordini di rimozione.

La Motivazione della Corte

La Sezione muove dal quadro dei controlli sulle aziende sanitarie, ricondotti all’art. 1, comma 170, della legge n. 266/2005 e all’art. 3 del d.l. n. 174/2012, convertito con legge n. 213/2012. Il controllo è ascritto alla categoria del riesame di legalità e regolarità, finalizzato all’adozione di effettive misure correttive. Fuori dalle condizioni di stretta interpretazione del comma 7 resta operante il criterio del controllo collaborativo ex art. 7, comma 7, della legge n. 131/2003.

Sul piano economico la gestione caratteristica 2023 registra un disavanzo di 16,39 milioni che aggrava il saldo negativo del 2022. Il risultato d’esercizio segna una perdita di 25,82 milioni, quasi raddoppiata rispetto all’esercizio precedente. La Sezione accerta il consolidarsi di una condizione di squilibrio economico, con perdite ancora da ripianare per 43,40 milioni al 31 dicembre 2023.

Viene rilevato il superamento del rapporto tra finanziamento delle funzioni non tariffabili e limite di remunerazione, pari al 33,98 per cento contro il tetto del 30 per cento fissato dall’art. 8-sexies del d.lgs. n. 502/1992. L’Azienda ha inoltre fatto ricorso all’anticipazione di tesoreria per 246,40 milioni, con interessi passivi più che raddoppiati per effetto dell’aumento del tasso praticato dall’istituto tesoriere.

La Sezione accerta la violazione del limite di indebitamento del 15 per cento sulle entrate proprie previsto dall’art. 2, comma 2-sexies, lett. g), del d.lgs. n. 502/1992, con un’incidenza salita al 16,44 per cento. Sul versante delle spese, rileva il mancato conseguimento degli obiettivi regionali di contenimento dei costi per l’acquisto dei farmaci e l’elevato ammontare dei costi per il personale, che non rispetta l’obiettivo di cui all’art. 2, comma 71, della legge n. 191/2009. Accerta infine la tardiva adozione del bilancio di esercizio e del bilancio economico di previsione.

In esito al controllo la Sezione ordina all’Azienda e alla Regione di adottare i provvedimenti idonei a rimuovere le criticità, dalla programmazione dei costi al superamento dell’anticipazione di tesoreria, dalla verifica della sostenibilità dell’indebitamento alla gestione del rischio sanitario. I provvedimenti dovranno essere comunicati alla Sezione, che si riserva di valutarne l’idoneità nei successivi controlli. La deliberazione è soggetta a obbligo di pubblicazione ai sensi dell’art. 31 del d.lgs. n. 33/2013.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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