Pensione privilegiata per infermità da concausa di servizio e giurisdizione sull’equo indennizzo (Corte dei Conti Sez. giur. Sicilia n. 6 del 16.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Ai fini del trattamento pensionistico privilegiato, l’accertamento della dipendenza dell’infermità da causa di servizio è devoluto alla giurisdizione esclusiva della Corte dei conti,che conosce anche della sola domanda di mero accertamento quale presupposto del trattamento di quiescenza. Resta invece estranea a tale giurisdizione la domanda di equo indennizzo, che attiene al rapporto d’impiego e spetta al giudice amministrativo. La dipendenza da causa di servizio ricorre anche quando l’attività di servizio abbia svolto, sulle infermità insorte, un ruolo di concausa efficiente e determinante, ai sensi dell’art. 64 del d.P.R. n. 1092/1973. Eventuali provvedimenti concessivi di equo indennizzo non vincolano il giudice contabile nella qualificazione della causa di servizio ai fini pensionistici. Ove la domanda sia proposta dopo due anni dal collocamento in quiescenza, la pensione decorre dal primo giorno del mese successivo alla relativa presentazione.
Il Fatto
Il ricorrente, assistente capo della Polizia di Stato, ha prestato servizio dal 1989 al pensionamento per limiti di età, maturato nel 2020. Nel 2007 ha chiesto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di un’infermità ai ginocchi e, nel 2019, di ulteriori patologie del rachide, ascritte dalla competente commissione medico-legale a tabella B e tabella A categoria VIII.
Dopo il congedo ha presentato domanda di pensione privilegiata e ha agito davanti alla Corte dei conti per il riconoscimento delle infermità come dipendenti da causa di servizio e per l’attribuzione del trattamento di privilegio, oltre all’indennità una tantum già in parte corrisposta dall’INPS. Resisteva l’INPS eccependo la vincolatività del parere del Comitato di verifica; il Ministero dell’Economia eccepiva il difetto di legittimazione passiva; il Ministero dell’Interno non si costituiva.
La Motivazione della Corte
In via preliminare la Corte rileva il difetto di legittimazione passiva del Ministero dell’Economia e delle Finanze: il parere del Comitato di verifica per le cause di servizio è un mero atto endoprocedimentale, sicché il diniego sulla dipendenza causale è riferibile esclusivamente al Ministero dell’Interno.
Segue la declaratoria di difetto di giurisdizione sulle domande relative all’equo indennizzo. La Corte distingue nettamente il diverso fondamento dei due benefici: l’equo indennizzo è un trattamento patrimoniale direttamente connesso al rapporto d’impiego, riservato al giudice amministrativo. Richiama Cass. Sez. Un. n. 15619/2006 e Cass. n. 22297/2014, secondo cui l’accertamento utile ai fini della pensione privilegiata non assume valore di giudicato esterno per l’equo indennizzo, trattandosi di situazioni giuridiche fondate su presupposti distinti.
Nel merito, la Corte ricostruisce il quadro normativo attraverso l’art. 64 del d.P.R. n. 1092/1973, che definisce fatti di servizio quelli derivanti dall’adempimento degli obblighi di servizio e qualifica l’infermità dipendente da servizio quando questo ne sia causa o concausa efficiente e determinante. Richiama poi l’art. 167 sulla liquidazione d’ufficio o a domanda e l’art. 169 sul termine di decadenza quinquennale, elevato a dieci anni per il parkinsonismo.
La decisione si fonda sulla consulenza del Collegio medico-legale dello Stato Maggiore della Difesa. Il servizio del ricorrente, protrattosi per oltre vent’anni e caratterizzato dall’attività di conduttore cinofilo, da posture incongrue, da microtraumatismi sul rachide e da prolungati spostamenti sui mezzi di servizio, ha assunto ruolo di concausa efficiente e determinante sull’insorgenza della patologia spondiloartrosica con discopatie multiple. Tale infermità è ascritta a tabella A, categoria VIII, a vita. Per l’infermità ai ginocchi, già riconosciuta e indennizzata, il Collegio ha rilevato una lieve evoluzione artrosica, giudicando congrua la liquidazione di tre annualità di categoria VIII.
La Corte, condividendo le conclusioni del consulente e non emergendo elementi contrari dalle parti, ha dichiarato la dipendenza da causa di servizio della patologia del rachide, con diritto alla pensione privilegiata di tabella A categoria VIII dalla data del primo febbraio 2023, oltre arretrati, interessi legali e rivalutazione. Ha condannato l’INPS al pagamento dell’ulteriore annualità di indennità una tantum, detratte le due già corrisposte. La decorrenza è stata ancorata al primo giorno del mese successivo alla domanda, presentata oltre due anni dal pensionamento. Le spese di lite, quantificate in euro 1.500, sono state poste a carico del Ministero dell’Interno e dell’INPS in solido.
Nota della Redazione
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