Controllo PNRR su Ospedali di Comunità: gestione conforme e target rispettati (Corte dei Conti Sez. contr. Valle d’Aosta n. 31 del 09.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nell’esercizio del controllo sulla gestione degli interventi finanziati dal PNRR, ai sensi dell’art. 3, comma 4, della legge n. 20/1994 e dell’art. 7, comma 7, del d.l. n. 77/2021, la Sezione regionale di controllo verifica la legittimità e la regolarità delle gestioni nonché la rispondenza dei risultati dell’attività amministrativa agli obiettivi stabiliti, valutando comparativamente costi, modi e tempi dell’azione amministrativa. Il controllo concomitante di cui all’art. 22 del d.l. n. 76/2020, come modificato dall’art. 1, comma 12 quinquies, del d.l. n. 44/2023, è escluso per gli interventi previsti o finanziati dal PNRR, per i quali permane il controllo successivo sulla gestione. Il rispetto dei target intermedi e finali, la conformità dell’attuazione agli standard previsti e l’aggiornamento periodico del sistema ReGiS integrano indici di corretta gestione finanziaria da parte dei soggetti attuatori.

Il Fatto

La Regione autonoma Valle d’Aosta, nell’ambito della Missione 6 del PNRR, ha programmato la realizzazione di un Ospedale di Comunità all’interno dei locali dell’Azienda pubblica di servizi alla persona J.B. Festaz, individuata quale soggetto attuatore insieme alla Regione stessa. L’investimento, pari a euro 1.905.585 circa, rientra nell’intervento M6-C1-I-1.3 “Rafforzamento dell’assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture”.

La Sezione regionale di controllo, dopo aver esaminato la fase iniziale del progetto con deliberazione n. 29/2023, ha disposto la prosecuzione del controllo sulla gestione in corso d’esercizio, approvata con deliberazione n. 5/2024 su richiesta del Consiglio regionale. Il referto odierno conclude l’istruttoria, svolta nel contraddittorio con i soggetti attuatori e con visita in loco effettuata il 1° ottobre 2024.

La Motivazione della Corte

La Sezione ricostruisce anzitutto il quadro normativo di riferimento. Il controllo sulla gestione degli interventi PNRR trova fondamento nell’art. 3, comma 4, della legge n. 20/1994, richiamato dall’art. 7, comma 7, del d.l. n. 77/2021, che assegna alla Corte dei conti valutazioni di economicità, efficienza ed efficacia circa l’acquisizione e l’impiego delle risorse provenienti dai fondi PNRR. La riforma introdotta dall’art. 1, comma 12 quinquies, del d.l. n. 44/2023 ha escluso gli interventi PNRR dal controllo concomitante, facendo permanere il controllo successivo.

Sul piano metodologico, la Sezione chiarisce che il controllo costituisce stimolo alla sana gestione e strumento per accertare tempestivamente ritardi e anomalie, onde evitare danni irreparabili agli equilibri di bilancio. Strumento centrale è l’accesso al sistema ReGiS, previsto dall’art. 1, comma 1043, della legge n. 178/2020, attraverso cui le amministrazioni assolvono agli obblighi di monitoraggio, rendicontazione e controllo.

Nel merito, la Corte verifica il cronoprogramma e il conseguimento dei target. Il target relativo all’assegnazione dei codici CIG, inizialmente non rispettato al 31 marzo 2023, risulta poi assolto entro il 30 giugno 2023; il target concernente la stipula delle obbligazioni giuridicamente vincolanti è raggiunto entro il 30 settembre 2023. Il RUP ha prospettato il rispetto dell’ultimo target entro il primo trimestre 2026, in conformità al cronoprogramma.

La Sezione esamina poi il quadro economico e il sistema ReGiS. L’Azienda aggiorna con regolarità la banca dati ai fini del rendiconto e del monitoraggio; alla data del 30 settembre 2024 risultano rendicontati al Ministero pagamenti per euro 1.276.358,66, dei quali euro 412.564,63 approvati.

Alla luce di tali rilievi, la Corte conferma il giudizio positivo già espresso nel 2023, constatando l’assenza di ritardi o carenze e la rispondenza dell’attuazione ai principi di economicità, efficienza ed efficacia. La Sezione precisa infine che l’assenza di specifici rilievi non integra di per sé una valutazione positiva e che quanto esaminato non attiene alla regolarità dei comportamenti sottostanti agli atti, valutabili in altre sedi competenti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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