Non luogo a deliberare sul mero incremento della quota in società in (Corte dei Conti Sez. contr. Lazio n. 40 del 27.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il controllo della Corte dei conti sugli atti deliberativi di costituzione di società a partecipazione pubblica e di acquisto di partecipazioni, previsto dall’art. 5, comma 3, d.lgs. n. 175/2016, ha un ambito oggettivo tassativamente circoscritto ai soli momenti in cui l’amministrazione entra per la prima volta in relazione con una realtà societaria, nuova o già esistente, assumendo la qualifica di socio. Ne resta quindi escluso l’acquisto di un’ulteriore quota del capitale sociale di una società della quale l’ente locale è già socio, poiché l’operazione non realizza un ingresso ex novo nella compagine societaria ma un mero incremento della partecipazione già detenuta. In tale ipotesi difetta il presupposto oggettivo del controllo e la Sezione regionale dichiara il non luogo a deliberare.

Il Fatto

Un Comune trasmette alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti la deliberazione consiliare con cui si esprime favorevolmente all’acquisto di una quota di partecipazione in una società in house, corrispondente al 25% del capitale sociale e a un valore di euro 2.500. La società ha per oggetto l’autoproduzione e la gestione di servizi pubblici locali a favore dei Comuni partecipanti.

Il capitale sociale ammonta a euro 10.000 ed è ripartito tra tre Comuni, che ne detengono rispettivamente il 60%, il 5% e il 35%. Uno dei soci intende dismettere interamente la propria quota; il Comune richiedente, già titolare del 60%, intende acquisirne una parte, pari al 25% del capitale, portando così la propria partecipazione dall’attuale 60% all’85%. La richiesta di parere giunge alla Corte per la verifica di conformità prevista dal Tusp.

La Motivazione della Corte

La Sezione muove dalla ricognizione del quadro normativo. L’art. 5, commi 1 e 2, d.lgs. n. 175/2016 impone che l’atto deliberativo di costituzione o di acquisto di partecipazioni sia analiticamente motivato in ordine alla necessità della società, alla convenienza economica, alla sostenibilità finanziaria e alla compatibilità con i principi di efficienza, efficacia ed economicità dell’azione amministrativa. Il comma 3 attribuisce alla Corte il compito di deliberare, entro sessanta giorni dal ricevimento, sulla conformità dell’atto, con particolare riguardo alla sostenibilità finanziaria e alla compatibilità della scelta.

Accertato il presupposto soggettivo — gli enti locali sono espressamente ricompresi tra le amministrazioni tenute all’invio — la Corte si sofferma sul presupposto oggettivo. L’operazione descritta non consiste nella costituzione di una nuova società né nell’acquisizione di una quota che determini, per la prima volta, l’ingresso del Comune nella compagine sociale di una società già esistente.

L’operazione si risolve invece nell’acquisto di un’ulteriore quota di una società della quale l’ente locale è già socio: il Comune non acquisirebbe ex novo la qualità di socio, ma incrementerebbe la propria partecipazione dal 60% all’85% del capitale sociale.

La Sezione richiama il precedente delle Sezioni Riunite in sede di controllo n. 19/2022/QMIG, secondo cui l’art. 5, comma 3, Tusp ha limitato letteralmente il proprio ambito oggettivo ai soli due momenti in cui l’amministrazione pubblica entra per la prima volta in relazione con una realtà societaria, assumendo la qualifica di socio. In ossequio a tale principio, la stessa Sezione aveva già dichiarato il non luogo a deliberare in caso di mero incremento della partecipazione già detenuta, indirizzo confermato da pronunce di altre Sezioni regionali.

Alla luce di tali considerazioni, non si riscontra la sussistenza del presupposto oggettivo per l’adozione del parere richiesto, non rientrando l’operazione prospettata nell’ambito applicativo del controllo di cui all’art. 5, commi 3 e 4, Tusp. La Corte dichiara pertanto il non luogo a deliberare e dispone la trasmissione della pronuncia al Comune, con ordine di pubblicazione sul sito web istituzionale.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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