Notifica al legale rappresentante di ente pubblico inesistente e contraddittorio (Corte dei Conti Sez. giur. Puglia n. 7 del 10.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di responsabilità amministrativa la notifica dell’atto di citazione al supposto legale rappresentante di un ente è inesistente quando difetta il potere di rappresentanza, non essendo mai stata formalizzata l’investitura e non essendosi mai insediato l’organo di amministrazione. La costituzione in giudizio di altri soggetti non sana il vizio, poiché la qualità di parte processuale degli intervenuti a titolo personale è esclusa e il raggiungimento dello scopo non opera. Il giudice contabile deve assegnare alle parti un termine per osservazioni sulla questione di rito pregiudiziale, riservandosi ogni decisione.
Il Fatto
La Procura regionale ha citato in giudizio due presunti legali rappresentanti di un ente, chiedendo il risarcimento di un danno erariale complessivo di euro 529.914,64, di cui euro 253.914,64 verso la Regione Puglia ed euro 276.000,00 verso la Provincia di Lecce, per condotte dolose tenute negli anni dal 2011 al 2015 nello svolgimento di attività progettuali finanziate.
Il convenuto si è costituito eccependo anzitutto la prescrizione e il difetto di contraddittorio, per mancata evocazione di tutti i soggetti coinvolti, contestando nel merito le accuse. Alcuni soggetti sono intervenuti a titolo personale, deducendo di non rivestire più alcuna carica o di non essere mai stati insediati. Con ordinanza n. 49 del 29 agosto 2024 il Collegio aveva richiesto elementi alla Regione, alla Provincia e al Comune di Lecce.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ritiene pregiudiziale e risolutiva la questione della regolare notifica e della conseguente instaurazione del contraddittorio. Dagli atti emerge che la Procura tentò la notifica, mai consegnata, e poi ottenne l’ausilio della forza pubblica per reperire il nominativo del rappresentante. La Guardia di Finanza, sulla scorta delle risultanze, ha ritenuto operativa una designazione consiliare e ha notificato l’atto a soggetti che non ne avevano titolo.
La Corte osserva che il Consiglio di amministrazione dell’ente non è mai stato costituito per assenza delle designazioni degli altri enti. La Provincia ha designato e non nominato il Presidente, e la formalizzazione della scelta non può che collimare con il momento in cui tutte le manifestazioni di volontà vengono esercitate. Non risulta alcuna formale investitura né insediamento del designando, anche per la chiusura non temporanea della sede.
Ne deriva che la notifica nei confronti dei due presunti legali rappresentanti è inesistente, con conseguente inammissibilità o improcedibilità. Non vale la notifica al soggetto che aveva rivestito la carica fino al 25 gennaio 2022, palesemente non più in carica e oltre i termini di prorogatio.
Ad ogni buon conto, anche a voler ammettere la tesi della Procura, le notifiche sarebbero nulle: in tema di notificazione alle persone giuridiche, la notifica al rappresentante non è alternativa a quella presso la sede, e non è stata indicata la residenza del rappresentante. La Corte richiama Cass. n. 19387 del 2014, Cass. n. 24061 del 2021 e Cass. n. 6222 del 2022. Il vizio non è sanato dalla costituzione, perché gli intervenuti non hanno la qualità di legale rappresentante, esclusa in nuce la loro natura di parte processuale.
Resta la questione del termine per il deposito della citazione nei confronti del convenuto, rispetto al quale il Collegio riserva ogni statuizione dopo le osservazioni scritte.
Nota della Redazione
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