Controllo sul bilancio ULSS e obbligo di rimuovere squilibri e irregolarità (Corte dei Conti Sez. contr. Veneto n. 194 del 17.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel controllo sulla relazione dell’organo di revisione dei bilanci degli enti del Servizio sanitario nazionale, ex art. 1, comma 170, legge n. 266/2005, la Sezione regionale di controllo verifica gli equilibri economico-finanziari e patrimoniali dell’ente e la sostenibilità dell’indebitamento, nonché l’assenza di irregolarità suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, tali equilibri. L’accertamento di squilibri, della mancata copertura di spese o della violazione di norme poste a garanzia della regolarità della gestione finanziaria fa sorgere in capo all’amministrazione l’obbligo di adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri. Il limite di spesa per il personale assunto a tempo determinato, con convenzioni o con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, fissato dall’art. 9, comma 28, d.l. n. 78/2010, costituisce principio generale di coordinamento della finanza pubblica cui devono adeguarsi anche gli enti del Servizio sanitario nazionale.

Il Fatto

La Sezione regionale di controllo per il Veneto ha esaminato la documentazione relativa all’Azienda Ulss 6 Euganea, con particolare riguardo alla relazione-questionario resa dall’organo di revisione sul bilancio di esercizio 2021, alla nota integrativa, alla relazione sulla gestione e al parere del collegio sindacale. Il bilancio era stato approvato dal Direttore generale con propria deliberazione e, unitamente ai bilanci degli enti del sistema sanitario regionale, dalla Giunta regionale.

L’istruttoria ha richiesto un approfondimento documentale, rivolto anche all’Area sanità e sociale della Regione, con riscontri acquisiti dall’ente e dall’amministrazione regionale. L’esercizio 2021 si è chiuso con una perdita pari a euro 34.678.991,50, in miglioramento rispetto al risultato negativo dell’esercizio precedente.

La Motivazione della Corte

Il quadro normativo di riferimento è dato dall’art. 1, comma 170, legge n. 266/2005, che ha esteso agli enti del Servizio sanitario nazionale le disposizioni dei precedenti commi 166 e 167 sul controllo della Corte dei conti, e dall’art. 1, comma 3, d.l. n. 174/2012, che ha attribuito alle sezioni regionali la verifica del rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, della sostenibilità dell’indebitamento e dell’assenza di irregolarità suscettibili di pregiudicare gli equilibri. Il successivo comma 7 collega all’accertamento degli squilibri l’obbligo, per l’amministrazione, di adottare i provvedimenti di rimozione.

La Sezione ha esaminato gli aspetti della gestione emersi dalle risposte al questionario approvato con le linee guida della Sezione delle autonomie. In tema di edilizia sanitaria, ha preso atto dell’aggiornamento sull’intervento di adeguamento dell’ospedale, ricompreso nel PNRR, e dello stato di avanzamento dei lavori. Sulle strumentazioni ad alto contenuto tecnologico ha preso atto delle precisazioni fornite in ordine ai miglioramenti di efficacia clinica.

Quanto alla riconciliazione dei crediti e debiti, l’ente ha riferito di aver circolarizzato una parte dei fornitori e della clientela e di aver applicato procedure alternative in caso di mancata risposta. La Sezione ha comunque rilevato la non completa riconciliazione dei rapporti con i terzi per la mancata conferma dei saldi richiesta dall’Azienda. In materia di acquisti di beni e servizi, sono state ricostruite le proroghe contrattuali disposte nelle more delle gare regionali e le relative interlocuzioni con il soggetto aggregatore.

La Corte ha poi esaminato la spesa per il personale. L’incidenza della spesa per assunzioni a tempo determinato, convenzioni e collaborazioni coordinate e continuative è risultata pari al 117,68% rispetto al 2009, oltre il limite del 50% fissato dall’art. 9, comma 28, d.l. n. 78/2010. La Sezione ha preso atto della riduzione al 37,33% operata al netto delle assunzioni collegate all’emergenza sanitaria, ma ha ribadito che la disposizione vincolistica costituisce principio generale di coordinamento della finanza pubblica, rilevando il superamento del limite.

Infine, la Sezione ha esaminato i crediti e i debiti vetusti verso la Regione e verso le aziende sanitarie pubbliche, le posizioni verso i fornitori, i contenziosi e gli accantonamenti per rischi aziendali. Ha preso atto degli aggiornamenti forniti e delle operazioni straordinarie di compensazione finanziaria intervenute, rilevando in ogni caso la sussistenza di partite vetuste. All’esito, la Corte ha rilevato la perdita d’esercizio, la non completa riconciliazione dei rapporti creditori e debitori, il superamento del limite di spesa per il personale e la sussistenza di debiti e crediti vetusti, rammentando l’obbligo di pubblicazione della pronuncia.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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