Cessione di partecipazioni pubbliche: libera scelta dell’ente con obbligo di motivazione analitica (Corte dei Conti Sez. contr. Lombardia n. 84 del 16.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In assenza di clausole statutarie, patti parasociali o altri vincoli negoziali che limitino la circolazione delle azioni, la decisione dell’amministrazione pubblica di cedere le proprie quote di partecipazione in una società per azioni costituisce una libera scelta dell’ente, non subordinata al consenso degli altri soci pubblici. Tale scelta, tuttavia, deve essere assistita da una motivazione analitica che dia conto delle ragioni strategiche, gestionali e patrimoniali sottostanti, valutando anche gli effetti sistemici della dismissione. La vendita deve comunque avvenire nel rispetto delle procedure di alienazione previste dal d.lgs. 175/2016, che impongono il rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione, ammettendo la negoziazione diretta solo in casi eccezionali e previa deliberazione motivata che attesti la convenienza economica dell’operazione.
Il Fatto
Il Comune di Settimo Milanese, socio di minoranza della società Nuovenergie S.p.A. con una quota del 20,72%, ha chiesto alla Sezione regionale di controllo un parere ai sensi dell’art. 2 della legge 1/2026 in merito alla possibilità di cedere autonomamente le proprie quote, senza vendita congiunta con gli altri soci pubblici (Comuni di Rho e Pero). L’ente aveva ricevuto un’offerta dal socio privato Canarbino per l’acquisto delle sole quote comunali, ma i Comuni di Rho e Pero avevano diffidato il Comune istante dal procedere alla vendita individuale, paventando una svalutazione delle proprie partecipazioni.
Il Comune ha prospettato tre quesiti: se fosse svincolato dall’obbligo di vendita congiunta in assenza di accordi formali; se potesse vendere autonomamente senza incorrere in responsabilità verso gli altri soci pubblici; e se potesse essere responsabile qualora, vendendo congiuntamente, non conseguisse una somma pari all’offerta ricevuta.
La Motivazione della Corte
La Sezione ha preliminarmente ritenuto la richiesta ammissibile, sia soggettivamente che oggettivamente, inquadrandola nella materia della contabilità pubblica intesa in ottica dinamica, con specifico riferimento alla redditività dei beni patrimoniali. Il Collegio ha richiamato la propria precedente delibera n. 75/2025/PAR, con la quale ha già aderito a un’interpretazione estensiva dell’art. 2 legge 1/2026, superando la lettura “riduttiva” emersa in altre pronunce che limitano l’applicazione della norma alle sole questioni connesse al PNRR. La Sezione ha precisato che l’attività consultiva non può esitare in un atto di cogestione, né sostituire la valutazione discrezionale dell’amministrazione, che conserva la responsabilità delle proprie decisioni.
Nel merito, la Corte ha ricordato che la circolazione delle azioni è disciplinata dall’art. 2355-bis cod. civ., il quale consente limiti al trasferimento solo attraverso clausole statutarie o patti parasociali, per un periodo non superiore a cinque anni. In assenza di tali vincoli, la libera decisione del socio di alienare è sempre assicurata. Per le partecipazioni pubbliche, l’acquisto della qualità di socio deve essere necessariamente connesso alle finalità perseguibili ai sensi dell’art. 4 d.lgs. 175/2016, non essendo ammessi acquisti per scopi speculativi. Quanto alla dismissione, l’ente è assoggettato alla procedura di cui all’art. 24, comma 5, del d.lgs. 175/2016 in caso di mancata alienazione nei termini previsti, ma resta comunque libero di vendere anche quando non è obbligato per legge.
La Sezione ha sottolineato che la scelta di dismettere una partecipazione che si può legittimamente detenere risponde alla possibilità dell’amministrazione di modificare il merito delle proprie decisioni, anche attraverso lo strumento della revoca di cui all’art. 21-quinquies legge 241/1990. L’eventuale mutamento dell’assetto societario e la presenza di deliberazioni precedenti favorevoli alla vendita congiunta non costituiscono ostacolo alla decisione autonoma dell’ente, che resta condizionata solo dall’obbligo di motivare analiticamente le ragioni della scelta. Il Collegio ha evidenziato come la motivazione debba tener conto degli effetti di sistema, senza che le opposte posizioni degli altri soci pubblici possano essere automaticamente vincolanti.
Infine, con riferimento alle modalità di alienazione, la Corte ha richiamato l’art. 10 del d.lgs. 175/2016, che impone il rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione, ammettendo la negoziazione diretta solo in casi eccezionali previa deliberazione motivata, fermo restando il diritto di prelazione previsto dall’accordo tra i soci. La Sezione ha precisato che la clausola di esonero della colpa grave di cui all’art. 2, comma 2, legge 1/2026 non si applica alle modalità di vendita, non essendo oggetto di quesito.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.