Controllo bilancio azienda sanitaria perdita e superamento limite spesa personale (Corte dei Conti Sez. contr. Veneto n. 195 del 17.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel controllo sulla gestione economico-finanziaria degli enti del Servizio sanitario nazionale, ai sensi dell’art. 1, comma 170, legge n. 266/2005 e dell’art. 1, commi 3 e 7, d.l. n. 174/2012, la Sezione regionale di controllo esamina la relazione dell’organo di revisione e il questionario sul bilancio di esercizio, verificando il rispetto degli obiettivi di contenimento della spesa e l’assenza di irregolarità suscettibili di pregiudicare gli equilibri. Il superamento del tetto di spesa per il personale assunto a tempo determinato, previsto dall’art. 9, comma 28, d.l. n. 78/2010, integra una violazione di norma di coordinamento della finanza pubblica, cui consegue l’obbligo per l’amministrazione di adottare i provvedimenti correttivi. La pronuncia di accertamento non è una sentenza di condanna: essa rileva gli squilibri e le irregolarità e impone all’ente di rimuoverli entro i termini di legge.
Il Fatto
La Sezione regionale di controllo per il Veneto ha esaminato, nell’ambito del programma di controllo per l’anno 2023, la documentazione relativa all’esercizio 2021 di un’azienda sanitaria regionale, tra cui la relazione-questionario del collegio sindacale, la nota integrativa, la relazione sulla gestione e il parere sul bilancio. Il bilancio era stato approvato dal direttore generale e, unitamente ai bilanci degli enti del servizio sanitario regionale, dalla Giunta regionale.
L’esercizio si è chiuso con una perdita di oltre 42 milioni di euro, in peggioramento di circa 18 milioni rispetto all’anno precedente. L’istruttoria, svolta anche nei confronti dell’Area sanità e sociale della Regione, ha fatto emergere profili di criticità in materia di personale, riconciliazione dei rapporti creditori e debitori e presenza di partite vetuste.
La Motivazione della Corte
La Sezione richiama il quadro normativo del controllo: l’art. 1, comma 170, legge n. 266/2005 estende agli enti del Servizio sanitario nazionale le disposizioni sui controlli già dettate per gli enti locali, mentre l’art. 1, comma 3, d.l. n. 174/2012 attribuisce alle Sezioni regionali la verifica della sostenibilità dell’indebitamento e dell’assenza di irregolarità pregiudizievoli per gli equilibri. Il comma 7 del medesimo articolo prevede che l’accertamento di squilibri o della violazione di norme di regolarità finanziaria comporta l’obbligo, per l’amministrazione, di adottare entro sessanta giorni i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità.
Nel merito, la Corte esamina i vari aspetti della gestione. Rileva anzitutto la crescita dei costi della produzione, superiore all’aumento del valore della produzione, e la conseguente perdita d’esercizio. Sul piano del personale, accertato il mancato rispetto dell’art. 9, comma 28, d.l. n. 78/2010, si sottolinea che le relative disposizioni vincolistiche costituiscono principi generali di coordinamento della finanza pubblica ai quali gli enti del Servizio sanitario nazionale sono tenuti ad adeguarsi. Le giustificazioni addotte, legate all’emergenza pandemica e all’autorizzazione regionale dei contratti a tempo determinato, non elidono il superamento del limite.
Sul sistema di controllo dei costi, la Sezione prende atto delle misure adottate per contenere le prestazioni di ricovero inappropriate e del raggiungimento degli obiettivi regionali assegnati in materia di assistenza farmaceutica e dispositivi medici. Analoga presa d’atto riguarda gli obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi. Permangono invece criticità sulla riconciliazione dei crediti e debiti: non tutti i soggetti terzi hanno confermato i saldi richiesti dall’azienda.
La Corte rileva infine la sussistenza di crediti e debiti vetusti, in particolare verso la Regione per esercizi anteriori al 2017, e prende atto del percorso di compensazione finanziaria avviato a livello regionale per le poste reciproche tra enti del servizio sanitario. Il dispositivo richiama l’obbligo di pubblicazione della pronuncia e dispone la trasmissione al Presidente del Consiglio regionale, al Presidente della Regione, al direttore generale e al presidente del collegio sindacale dell’azienda.
Nota della Redazione
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