Controllo concomitante 2024: criticità gestionali e processi autocorrettivi (Corte dei Conti Coll. contr. concomitante n. 10 del 05.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il controllo concomitante di cui all’art. 22 del d.l. n. 76/2020, convertito dalla l. n. 120/2020, ha finalità propulsiva e acceleratoria degli investimenti di sostegno e rilancio dell’economia nazionale ed è esercitato in itinere sui principali piani, programmi e progetti, con esclusione di quelli finanziati dal PNRR e dal PNC. I percorsi autocorrettivi delle amministrazioni restano rimessi a una discrezionalità ampia, che investe sia l’an sia il quomodo, senza che il Collegio possa sostituirsi alle scelte gestionali. Le raccomandazioni si fondano sul contraddittorio istruttorio e sull’audit in tempo reale; l’accertamento di criticità non gravi non esclude che le stesse possano trasmodare in gravi ove non tempestivamente corrette. L’attivazione della responsabilità dirigenziale è rimessa alla sola amministrazione.

Il Fatto

Il Collegio del controllo concomitante ha approvato la relazione annuale sull’attività svolta nel 2024, dandone conto al Parlamento, tramite il Presidente della Corte dei conti, ai sensi dell’art. 2, comma 5, della deliberazione n. 272/2021 del Consiglio di Presidenza. L’oggetto sono i principali piani, programmi e progetti relativi agli interventi di sostegno e rilancio dell’economia nazionale.

Nel periodo considerato il Collegio ha esaminato trentacinque interventi, distribuiti in dieci aree tematiche, per un totale di risorse sottoposte a controllo pari a € 87.820 milioni su base pluriennale: € 76.587 milioni da fondi nazionali ed € 11.233 milioni da fondi UE. Sono state adottate sessantadue deliberazioni.

La Motivazione della Corte

La relazione ricostruisce anzitutto il quadro funzionale. Il nuovo controllo concomitante, introdotto dall’art. 22 del d.l. n. 76/2020, si distingue dal modello dell’art. 11 della l. n. 15/2009 perché ha ad oggetto specifici piani selezionati in sede di programmazione, non le gestioni pubbliche in corso di svolgimento, e persegue dichiarate finalità acceleratorie. La propulsione si realizza già in fase istruttoria, mediante il dialogo istruttorio, le audizioni e le visite in loco; in fase deliberativa, tramite raccomandazioni volte a stimolare l’autocorrezione.

Il Collegio ribadisce un principio di non aggravamento istruttorio, avvalendosi delle fonti informative digitali (BDAP, SICR, OpenCoesione, OpenCUP, Conosco) e della collaborazione della Guardia di finanza. L’ambito di indagine è esteso, in senso oggettivo, a enti pubblici, società a capitale pubblico e gestioni commissariali.

Quanto agli esiti, le decisioni del 2024 hanno accertato esclusivamente criticità e ritardi non gravi, con formulazione di raccomandazioni e invito ad attivare percorsi autocorrettivi, fruttuosamente intrapresi in circa il 60% dei casi. Il Collegio sottolinea che l’eventuale responsabilità dirigenziale spetta alla sola amministrazione, in via del tutto discrezionale, e che nel 2024 non sono emerse criticità implicanti gli esiti dell’art. 22 del d.l. n. 76/2020.

Le criticità ricorrenti sono ricondotte a otto macro-aree: ritardi nella fase attuativa, carenze nel monitoraggio, inefficienze nella programmazione, uso non corretto degli indicatori di performance, inadeguatezza o mancanza del cronoprogramma, esternalità negative, impiego non ottimale delle risorse e criticità residuali. Il Collegio precisa che il percorso autocorrettivo è rimesso alla discrezionalità dell’amministrazione, riguardando l’an e il quomodo, e che anche il non intervento rientra nel margine di apprezzamento; l’irregolarità accertata come non grave può però trasmodare in grave ove non corretta.

Sotto il profilo metodologico, il Collegio ha adottato le Linee guida del 17 dicembre 2024, richiamando i principi di pubblicità, trasparenza e contraddittorio e fornendo indicazioni sull’uso degli indicatori, da applicare periodicamente e non solo ex post. L’attività si è svolta, in taluni casi, in adunanza congiunta con la Sezione regionale di controllo per la Puglia.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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