Improcedibilità del giudizio di conto per il consegnatario di beni immobili comunali (Corte dei Conti Sez. giur. Piemonte n. 305 del 19.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il consegnatario di beni immobili di un ente locale non è tenuto alla resa del conto giudiziale davanti alla Corte dei conti. Il debito di custodia, che fonda la giurisdizione contabile, presuppone una gestione di beni mobili, di cassa o di magazzino, con esistenze iniziali e rimanenze finali e conseguente obbligo restitutorio dei beni assunti in carico. La categoria degli agenti contabili consegnatari va individuata secondo la disciplina della contabilità di Stato, applicabile anche agli enti locali, senza che le divergenze lessicali dell’art. 93 del T.U.E.L. autorizzino nozioni distinte. Nei confronti del consegnatario di soli beni immobili, qualificabile come agente amministrativo per debito di vigilanza, il giudizio di conto è improcedibile per mancanza dell’oggetto.

Il Fatto

Il giudizio di conto riguarda un agente che, per l’esercizio 2021, ha reso il conto quale consegnatario dei beni mobili e immobili di un Comune. Il Magistrato relatore ha chiesto la fissazione dell’udienza di discussione rilevando che il conto contiene l’elenco dei beni iscritti in inventario, per i quali il consegnatario non avrebbe un debito di custodia ma un mero obbligo di vigilanza.

La Procura Regionale ha chiesto la declaratoria di improcedibilità e la restituzione degli atti all’Amministrazione. All’udienza il relatore ha richiamato la relazione di deferimento e il Pubblico Ministero ha concordato, instando per l’improcedibilità. La questione preliminare concerne la perimetrazione della categoria degli agenti contabili consegnatari di beni e l’inclusione in essa dei consegnatari di beni immobili.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dall’art. 178 del r.d. 23 maggio 1924, n. 827, che ricomprende tra gli agenti contabili i consegnatari di generi, oggetti e materie appartenenti allo Stato, e dagli artt. 22, 32 e 33 del medesimo Regolamento, che riferiscono la consegna, l’inventario e il conto giudiziale esclusivamente ai beni mobili.

Il d.P.R. 4 settembre 2002, n. 254, all’art. 6, comma 1, distingue gli agenti amministrativi per debito di vigilanza dagli agenti contabili per debito di custodia. Solo questi ultimi sono obbligati alla resa del conto giudiziale (artt. 11 e 23), mentre i primi non vi sono tenuti (art. 12).

La Corte richiama l’arresto della seconda Sezione d’Appello n. 963 dell’11 dicembre 2017, che afferma l’applicabilità del d.P.R. n. 254/2002 anche ai consegnatari degli enti locali. Su questa base l’art. 93 del T.U.E.L. va letto in chiave sistematica: le divergenze lessicali rispetto alla contabilità di Stato non giustificano nozioni distinte, come conferma l’uniformità della disciplina del giudizio di conto contenuta nella parte terza del codice della giustizia contabile.

Il Collegio osserva che il debito di custodia si caratterizza per il debito di materie, generi o oggetti esclusivamente mobili, con gestioni di cassa o di magazzino e obbligo restitutorio dei beni assunti in carico. Esso è quindi incompatibile con una gestione di beni immobili, come già affermato da plurime pronunce di altre sezioni giurisdizionali.

Dall’esame del conto non emergono beni mobili riferibili a una gestione di magazzino, suscettibili di un debito di custodia. Il convenuto è pertanto qualificabile come semplice agente amministrativo, non soggetto all’obbligo di resa del conto giudiziale. Il giudizio è dichiarato improcedibile per mancanza dell’oggetto; nessuna pronuncia sulle spese, stante l’assunzione di una pronuncia in rito e l’assenza di costituzione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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