Controllo concomitante sul Programma nazionale equità nella salute: residui ritardi e raccomandazioni (Corte dei Conti Coll. contr. concomitante n. 11 del 20.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel controllo concomitante di cui all’art. 22 del d.l. n. 76/2020, esercitato dal Collegio presso la Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato, la funzione può esitare non solo nell’accertamento di gravi irregolarità gestionali, deviazioni da obiettivi o rilevanti e ingiustificati ritardi, con conseguente segnalazione ai fini della responsabilità dirigenziale, ma anche nell’accertamento di irregolarità, deviazioni, ritardi o residui aspetti meritevoli di attenzione, non gravi al punto da attivare le misure sanzionatorie. In tale seconda ipotesi il Collegio impartisce all’Amministrazione raccomandazioni e osservazioni, secondo la logica dell’art. 3, comma 6, della legge n. 20/1994, affinché sia intrapreso un percorso auto-correttivo volto a indirizzare l’azione amministrativa verso canoni di efficacia e di efficienza. Il mancato raggiungimento di un target intermedio, quando il trend complessivo risulti positivo e non si producano automatismi finanziari, non integra di per sé una criticità grave, ma giustifica la raccomandazione a recuperare il ritardo e a programmare una verifica periodica.
Il Fatto
Il Collegio del controllo concomitante ha assoggettato al proprio esame il Programma nazionale equità nella salute, approvato con decisione di esecuzione della Commissione europea del 4.11.2022, n. C (2022)8051. Il Programma interviene nelle sette Regioni meno sviluppate del Paese per rafforzare i servizi sanitari e rendere più equo l’accesso alle cure, con risorse pari a euro 625 milioni, di cui 250 milioni nazionali e 375 milioni europei. Il Ministero della salute opera come Autorità di Gestione.
L’attività istruttoria del 2024 si è conclusa con tre deferimenti al Collegio, sfociati nelle deliberazioni nn. 29, 38 e 60 del 2024. L’istruttoria è poi proseguita verificando l’avanzamento degli indicatori di output ai fini del raggiungimento dei target intermedi in scadenza al 31 dicembre 2024. Il Ministero ha dato riscontro con diverse note, da ultimo la nota n. 1019 dell’11.3.2025.
La Motivazione della Corte
Dall’istruttoria emergono due profili. Il primo riguarda il ritardo nel raggiungimento di due target intermedi entro il 31.12.2024 e il conseguente possibile ritardo, nel persistere del medesimo trend, nel conseguimento dei target finali del 2029. Dagli accertamenti risulta che su otto indicatori sei hanno superato il valore richiesto, mentre per due — EECO01 ed EECO13 — il target intermedio non è stato raggiunto per una ridotta percentuale.
Il Ministero ha evidenziato che il valore raggiunto dall’indicatore EECO01 soddisfa approssimativamente il 95% del target negoziato e che per l’altro indicatore la percentuale è del 77%. Ha inoltre rappresentato che, a differenza del ciclo 2014-2020, per la programmazione 2021-2027 non sono stabilite soglie di valutazione dell’efficacia e il conseguimento dei target intermedi non produce alcun impatto finanziario. La fonte del mancato raggiungimento sarebbe riconducibile al breve arco temporale di maturazione dei risultati, stante il recente avvio delle operazioni.
Il Collegio prende atto che il trend complessivo è positivo e che l’Amministrazione potrebbe recuperare e raggiungere tutti i target finali. Ritiene tuttavia opportuno che l’Autorità di Gestione effettui un giudizio prognostico sul raggiungimento dei target intermedi, attraverso una verifica dell’andamento complessivo del Programma, così da valutare con anticipo l’eventuale adozione di misure correttive. A fronte del ritardo, l’Autorità deve individuare le criticità poste alla base del rallentamento per superarle e allinearsi alla scadenza ultima.
Il secondo profilo concerne la procedura di affidamento del servizio di valutazione indipendente del Programma, di cui al bando pubblicato il 10 ottobre 2024. Il riesame intermedio deve svolgersi entro il 31 marzo 2025, ai sensi dell’art. 18, comma 2, del Regolamento (UE) 2021/1060. In pendenza della gara, l’Autorità di Gestione ha deciso di procedere con una valutazione interna, avvalendosi del personale Formez PA nell’ambito del progetto di Assistenza Tecnica: scelta a invarianza di spesa, in attesa del soggetto esterno.
Il Collegio riconduce la fattispecie alla seconda delle ipotesi ricostruite dalla propria giurisprudenza, richiamando le deliberazioni nn. 3, 4, 10, 12, 29, 30, 31 e 47 del 2024 e nn. 1, 2 e 3 del 2025. Sussistono le condizioni per la formulazione di raccomandazioni finalizzate ad accelerare e migliorare in itinere l’azione amministrativa. Conseguentemente il Collegio accerta la presenza di residui aspetti meritevoli di attenzione, senza che vi siano criticità tali da implicare le conseguenze dell’art. 11 della legge n. 15 del 2009 e dell’art. 22 del d.l. n. 76 del 2020, e raccomanda al Ministero di continuare nel processo di accelerazione per il recupero dei residui ritardi e di programmare una valutazione periodica almeno semestrale. Il Collegio proseguirà l’esercizio delle sue funzioni di controllo concomitante.
Nota della Redazione
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