Rito abbreviato in appello contabile: definizione con pagamento del settanta per cento (Corte dei Conti Sez. III App. n. 32 del 03.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di appello contabile la definizione con rito abbreviato, disciplinata dall’art. 130 c.g.c., consegue al pagamento di una somma non inferiore al settanta per cento del danno contestato in citazione. Il collegio, accolta la richiesta, determina la somma dovuta e fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni per il versamento. Accertato nel contraddittorio delle parti l’avvenuto tempestivo e regolare versamento in unica soluzione, il giudizio è definito con pronuncia che liquida le spese della fase a carico della parte che ha chiesto il rito alternativo. Il regolare adempimento dell’obbligo restitutorio integra il presupposto della definizione agevolata e ne esaurisce gli effetti.
Il Fatto
La Sezione giurisdizionale regionale aveva condannato, tra gli altri, un medico in servizio presso una struttura sanitaria pubblica al pagamento di una somma a titolo di danno erariale indiretto, per aver concorso, mediante omissioni diagnostiche connotate da colpa grave, alla causazione di un pregiudizio alla salute di un paziente, con conseguente esborso risarcitorio definito in via transattiva dalla azienda sanitaria.
Avverso la decisione il medico ha proposto appello, chiedendo in via preliminare di essere ammesso al rito abbreviato con pagamento del settanta per cento del danno contestato. La Procura Generale ha espresso parere favorevole e la Sezione ha accolto la richiesta con decreto, determinando la somma dovuta e fissando il termine perentorio per il versamento, con contestuale fissazione della camera di consiglio per la definizione del giudizio.
La Motivazione della Corte
La questione sottoposta alla Sezione di appello attiene all’accertamento dei presupposti della definizione agevolata del giudizio contabile. Il richiamo è all’art. 130 c.g.c., che consente ai soggetti nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza di condanna di chiedere che il procedimento in appello sia definito mediante il pagamento di una somma non inferiore al settanta per cento del danno contestato in citazione.
Il collegio ha ricostruito la sequenza procedimentale: accoglimento della richiesta con decreto, determinazione della somma, fissazione di un termine perentorio non superiore a trenta giorni per il versamento e, ove non già fissata, indicazione dell’udienza in camera di consiglio. In tale sede, sentite le parti, il giudice accerta l’avvenuto tempestivo e regolare versamento, in unica soluzione, della somma stabilita.
Nel caso concreto la parte ha dato piena esecuzione a quanto disposto nel decreto di accoglimento, provvedendo al pagamento sia del debito principale sia delle spese liquidate in primo grado a favore dello Stato. Anche il rappresentante della Procura generale ha concordato sulla regolarità dei pagamenti effettuati.
Accertata la regolarità dell’adempimento, la Sezione ha definito il giudizio, condannando la parte al pagamento delle spese della fase in favore dello Stato. La pronuncia conferma che la definizione agevolata non elide l’obbligo di liquidazione delle spese del grado, che restano a carico del soggetto che ha richiesto il rito alternativo.
Nota della Redazione
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