Controllo concomitante sul Fondo per il contrasto al consumo del suolo (Corte dei Conti Coll. contr. concomitante n. 43 del 06.11.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il controllo concomitante della Corte dei conti sullo stato di attuazione di un intervento finanziato da un fondo statale accerta la misura nella sua dimensione effettiva, là dove il presupposto regolamentare della sua operatività non sia ancora intervenuto. L’art. 1, comma 695, della legge n. 197/2022, nell’istituire il Fondo, ne subordina la concreta operatività all’adozione del decreto ministeriale previsto dal successivo comma 696, adottato previo concerto con il MIT e il MEF e previo parere della Conferenza permanente Stato-Regioni. Il ritardo ultrabiennale nell’adozione di tale fonte regolamentare, pur non ascrivibile ad una inerzia imputabile in termini di responsabilità, integra un ritardo critico che il Collegio rileva in funzione di leale cooperazione ex art. 5 Cost. La conservazione in bilancio delle somme stanziate come residui di stanziamento non equivale ad avvio della misura, restando impregiudicato ogni successivo approfondimento istruttorio.
Il Fatto
Nell’ambito della programmazione annuale del Collegio del controllo concomitante, è stato sottoposto ad istruttoria il Fondo per il contrasto al consumo del suolo, istituito dall’art. 1, comma 695, della legge n. 197/2022 e finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi di rinaturalizzazione di suoli degradati o in via di degrado in ambito urbano e periurbano. La dotazione è progressiva, con risorse crescenti dal 2023 al 2027.
Il MASE, titolare dell’iniziativa regolamentare, è stato destinatario di tre note istruttorie. Dalle risposte è emerso uno stato solo embrionale nell’adozione del decreto attuativo. Svoltasi l’audizione con i rappresentanti del Ministero, il Collegio ha formulato ulteriori quesiti, cui l’Amministrazione ha dato riscontro nel termine assegnato. La questione approda al Collegio per l’adozione di una deliberazione di accertamento dello stato della misura.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla centralità dell’adozione del D.M. attuativo: essa costituisce il prius dell’implementazione del Fondo. Il procedimento, per come disegnato dal legislatore, interseca competenze di tre Ministeri e materie di interesse regionale, con un policentrismo istruttorio che ne accentua la rigidità.
Nel percorso concertativo, il MASE ha elaborato un primo schema aggiornato all’esito della riunione tecnica del febbraio 2024, ha raccolto il rinnovato concerto di MIT e MEF e ha quindi sottoposto lo schema alle Commissioni competenti della Conferenza. In quella sede è stato chiesto più tempo per l’analisi del nuovo testo. Una successiva proposta delle Commissioni, che eliminava ogni ruolo del MASE nella fase istruttoria accentrando le competenze sulle Regioni e Province autonome, è stata oggetto di controdeduzioni e di motivato rigetto. Il Ministero si è poi fatto promotore dell’inserimento dello schema all’ordine del giorno della prima seduta utile della Conferenza.
Il Collegio sottolinea che il ritardo, oggi trasmodato da fisiologico in critico, non consente di ascrivere alcuna significativa inerzia o omissione agli attori istituzionali coinvolti. Resta ferma, tuttavia, l’impellenza di ogni sforzo di sintesi, in attuazione del principio di leale cooperazione e nell’interesse dello Stato-comunità.
Quanto al profilo finanziario, l’Ufficio Centrale del Bilancio ha riscontrato favorevolmente la richiesta di conservazione in bilancio come residui di stanziamento della somma di 10.000.000,00 stanziata per il 2023. Il Collegio prende atto di tale esito, che non equivale però ad avvio operativo della misura.
La Corte accerta dunque l’attuale stato della misura, prendendone atto, nelle more delle verifiche successive e segnatamente dell’esito della Conferenza permanente Stato-Regioni, chiamata ad esprimersi sullo schema di regolamento. La concretizzazione di tale assetto resta condizione essenziale di ogni successivo controllo sulla proficuità dell’utilizzo delle risorse e sulla buona spesa, restando impregiudicato ogni doveroso approfondimento istruttorio, anche sulla programmazione qualitativo-quantitativa delle destinazioni da finanziare.
Nota della Redazione
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